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PISICCHIO A ORDINI PROFESSIONALI DEL SALENTO SU LEGGE BELLEZZA

“La legge sulla Bellezza, che stiamo immaginando con i territori e i cittadini, non è affatto uno strumento per affossare l’edilizia e il turismo. Anzi. A nostro avviso, come dimostrato durante la lunga fase della partecipazione con cittadini, associazioni di categoria e ordini professionali, sarà un strumento di reale rilancio e valorizzazione. Scevro da procedure farraginose e lente. Perché i rilanci dei territori passano anche attraverso una semplificazione amministrativa a misura di cittadino e di enti locali. E dispiace che i diversi ordini professionali della provincia di Lecce abbiano manifestato, seppur legittimamente, perplessità che non sussistono. E per questo occorre fare alcune considerazioni:

Secondo la lettura data le procedure di perimetrazione del territorio costruito (art. 11 n.d.r. art. 8) e l’attivazione degli interventi secondo la carta della qualità (art. 7 n.d.r. art. 12) risulterebbero accentuare la “burocratizzazione” e l’avvio di “complesse procedure di variante”. In realtà si tratta di una semplicissima perimetrazione secondo la quale sono individuate le zone entro le quali operare gli obiettivi generali per il miglioramento della qualità urbana e ambientale, nonché le dotazioni di infrastrutture e servizi ritenuti necessari in base ad una strategia delle trasformazioni urbane, condivisa con la popolazione e con gli stakeholders. Approvati detti atti (che possono anche determinare variante urbanistica) si procede direttamente con i PAT cioè i Piani Articolati delle Trasformazioni, che altro non sono che piani esecutivi approvati direttamente dalla Giunta comunale.

Sui tempi di approvazione di una variante urbanistica occorre evidenziare che i 3-5 anni paventati non rivengono da ritardi della Regione, che viceversa è chiamata al rispetto del combinato disposto delle leggi regionali in materia (L.R. n. 56/1980 e n. 20/2001) e la L.n. 241/1990.

Altra preoccupazione evidenziata è il superamento della cosiddetta legge “Piano casa” quale volàno dell’imprenditoria edilizia. In realtà la L.R. n. 14/2009 è effettivamente abrogata ma il contributo incentivante dal punto di vista edilizio rimane come previsto all’art. 20 (Incentivi edilizi – Limiti alla riclassificazione delle aree) con una novità: qualora la demolizione e ricostruzione comporti variante urbanistica di zona, come osservata dai tribunali amministrativi di Bari e Lecce in quanto non conseguibile con un titolo abilitativo diretto, potrà avere luogo solo se sconterà le procedure di variante secondo le disposizioni delle vigenti leggi urbanistiche regionali. Pertanto da una parte si rende strutturale la legge “Piano casa” senza sottostare più a fastidiose proroghe e dall’altro si permette anche la variante urbanistica, qualora gli immobili rientrino in un PAT.

L’asserito “tralascio delle aree rurali” per le possibilità di ampliamento non ha fondamento, alla luce del sopra richiamato art. 20 (Incentivi edilizi) dove non sono esclusi pregiudizialmente interventi sulle costruzioni esistenti nelle zone agricole, con le specifiche modalità e condizioni indicate.

Così come pure “l’abbandono e non riutilizzo dell’edilizia esistente e il definitivo abbandono del sistema costruttivo a volta” non hanno fondamento, segnatamente alla luce dell’art. 21 (Incentivi alla qualità del progetto) che disciplina gli interventi finalizzati alla valorizzazione delle tecniche costruttive tradizionali, anche in deroga rispetto alle norme tecniche e al regolamento edilizio comunali, recependo organicamente le precedenti disposizioni della citata LR 26/2009 di cui non è prevista l’abrogazione.

Altra lettura errata del testo di legge è l’esclusione dell’ampliamento delle “strutture ricettive esistenti” che non è pregiudizialmente escluso, nei termini, per le specifiche finalità e con le modalità e condizioni indicate sempre dal citato articolo 20.

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