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Morte del marinaio Nasta.

Richiesta di rinvio giudizio per i vertici della Difesa.

Il Sottocapo Nocchiere di 3ª classe della Marina militare Alessandro Nasta morì il 24 maggio 2012 sulla nave Amerigo Vespucci precipitando dall’albero di maestra, il più alto. Aveva solo 29 anni e cadde da una altezza di circa 15 metri urtando la testa sul ponte di coperta. Al momento dell’incidente, la nave era in navigazione isolata al largo dell’Argentario, 40 miglia a Nord di Civitavecchia.
Il giovane, trasportato in elicottero, morì all’ospedale di Civitavecchia a seguito dell’aggravarsi delle condizioni cliniche e per le numerose fratture riportate. Sui fatti la Procura della Repubblica di Civitavecchia aprì un’indagine che ha dato luogo alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti: dell’ammiraglio Giuseppe De Giorgi, Capo di Stato Maggiore della Marina (quando avvenne l’incidente era Comandante in Capo della Squadra Navale); dell’ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, già Capo di Stato Maggiore della Difesa (quando avvenne l’incidente era il Capo di Stato Maggiore della Marina); dell’ammiraglio C, già Capo di Stato Maggiore della Marina; del Capitano di Fregata Domenico La Faia, in qualità di comandante della nave scuola Amerigo Vespucci; del Capitano di Fregata Marco Grassi, in qualità di comandante in seconda della Vespucci.
Secondo i capi di imputazione sono tutti accusati di essere «soggetti giuridici con capacità dispositiva, organizzativa e di controllo, per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, ed in particolare per il mancato rispetto della normativa di settore sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro».
In particolare, il Comandante La Faia è accusato:
  • per aver omesso di redigere il documento di valutazione dei rischi DVR in collaborazione con il medico competente, con il RSPP e con il rappresentante dei lavoratori RLS ovvero del militare precedentemente individuato, e per non avere aggiornato e rielaborato il documento successivamente all’accadimento nella sua immediatezza;
  • per aver assegnato al Nasta Alessandro, per il tramite della catena di comando di cui era responsabile, il compito di operare in alberata senza accertarsi delle sue condizioni di salute psicofisica essendo il medesimo appartenente alla squadra che aveva operato in precedenza e che quindi era “smontante”;
  • per non aver fornito al Nasta Alessandro, attraverso la catena di comando di cui egli era responsabile, adeguati Dispositivi di Protezione Individuale;
  • per non aver accertato, attraverso la catena di comando di cui egli era responsabile, che il personale operante in alberata avesse effettuato i percorsi formati di legge tra cui quelli connessi alla prevenzione infortuni e alla esecuzione di lavori in quota previsti dall’allegato 21 del TUSL, omettendo di accertarsi che il personale operante in quota avesse effettuato la sorveglianza sanitaria relativamente allo specifico impiego e secondo quanto indicato dalla LG ISPELS in merito a quanto contestato, e dei conseguenti rischi accidentali presenti nell’accesso e nella discesa dall’alberatura;
  • per non aver predisposto, attraverso la catena di comando di cui egli era responsabile, alcun sistema di verifica circa il corretto utilizzo dei DPI e sull’osservanza delle procedure operative previste dalle norme di legge;
  • per non aver predisposto e/o scelto le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, nei casi in cui i lavori in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo;
  • per non aver provveduto, attraverso anche la catena di comando di cui egli era titolare, in violazione al contenuto degli artt. 115 e 116 del citato decreto, a fornire e a far utilizzare previa specifica formazione i dispositivi di accesso in quota mediante funi, omettendo di attuare misure di protezione collettiva come previsto all’art. 111.

Il Comandante in seconda della Vespucci, Marco Grassi, è accusato:

  • per aver omesso di individuare i rischi specifici e di collaborare attivamente alla stesura del documento di valutazione dei rischi DVR di specifica competenza del Comandante LA FAIA;
  • per aver omesso, nell’affidare i compiti ai lavoratori ed in particolare al Nasta, di verificare le capacità e le condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, non consegnando altresì ai lavoratori e allo stesso Nasta i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
  • per aver omesso di adottare misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che avevano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento potessero accedere alle zone soggette a rischio grave e specifico;
  • per non aver sollecitato né curato con attenzione il problema dell’idoneità fisica dei lavoratori di fatto non inviandoli alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
  • per aver omesso di informare celermente i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa la natura del rischio stesso e delle disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • per aver omesso di richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  • per aver non aver fornito ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’art. 76, omettendo le necessarie misure per mantenere in efficienza i DPI e assicurarne il loro corretto impiego.

Gli ammiragli, invece, sono accusati di «aver omesso, quali vertici della Forza Armata, approvando la circolare SMM 1062 e così recependo integralmente sia il TUSL D.Lgs 81/08 sia il DPR 15/3/2010 n.90, di verificare e accertare la sua applicazione presso le strutture e i comandi intermedi dipendenti». «In particolare, in aderenza con il D.Lgs 81/08 e la successiva circolare SMM 1062, attraverso la catena di comando da loro scelta (da essi stessi individuata e determinata) e per mezzo dei collaboratori da loro incaricati, omettevano di individuare procedure organizzative ed operative atte ad effettuare l’analisi e valutazione dei rischi e la redazione del DVR e conseguentemente di stabilire programmi formativi ed informativi e di individuare le modalità di intervento e le unità e le strutture adeguate e competenti per esercitare le funzioni delegate ai datori di lavoro designati dalla clausola di salvaguardia di cui al citato art. 18 comma 3 ».

Cagionavano o, comunque, concorrevano a cagionare il decesso del Sottocapo Alessandro NASTA (intervenuto il 24 maggio 2012 in conseguenza di “shock traumatico da imponente emorragia cerebrale per gravissimo trauma cranio-facciale con fratture cranio-facciali multiple”). Tale evento lesivo derivava dalla caduta del predetto dall’albero di maestra della Nave Scuola Amerigo Vespucci mentre era comandato di servizio c.d. “Marinaresco” in condizioni di potenziale pericolosità nelle attività svolte in quota, precipitando da un’altezza di 15 mt sul ponte di coperta. Fatti aggravati dalla evidente possibilità di previsione del pericolo della fattispecie connessa all’attività su alberi e più in generale in quota e dall’aver agito in violazione dei doveri d’ufficio propri dei rispettivi ruoli rivestiti nell’ambito dell’amministrazione militare».

 I familiari del marinaio deceduto, hanno incaricato gli avvocati Giorgio Carta e Francesca Giangrasso di accertare la verità sull’incidente e, in particolare, di verificare se, sulla nave, siano state rispettate le regole di sicurezza previste in materia. Il sospetto che ha spinto l’azione legale degli avvocati, confortato dall’odierna richiesta di rinvio a giudizio per i vertici della Difesa, è che l’incidente sia stato determinato della mancanza di adeguate misure di sicurezza e a causa del superlavoro cui sarebbe stato sottoposto il militare il giorno del sinistro.

 

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