sabato, Aprile 20, 2024

Legge Cirinnà

Legge Cirinnà e convivenze di fatto, registrato all’anagrafe del Comune di Lecce il primo accordo di convivenza civile stipulato con l’assistenza di un avvocato dello “Sportello dei Diritti”.

Lo scorso 8 marzo è stato registrato presso l’anagrafe del Comune di Lecce il primo accordo di convivenza civile di cui all’articolo 1 comma 50 e seguenti della legge 76/2016, nota come legge Cirinnà, dal nome della prima firmataria e relatrice della proposta. L’accordo in questione è stato stipulato da una coppia di cittadini stranieri di diverso sesso da tempo conviventi e residenti nel Comune di Lecce che hanno inteso procedere a regolare la loro convivenza di fatto, unione da cui, peraltro, era nata due anni fa anche una bambina, non avendo, almeno per il momento, intenzione di procedere a contrarre matrimonio. Ad assistere i due giovani un avvocato dello“Sportello dei Diritti”, poiché la legge in questione impone per questo particolare nuovo tipo di contratto la forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. L’accordo di convivenza è un contratto atipico con il quale le parti che effettivamente risiedono e convivono sotto lo stesso tetto, possono autonomamente disciplinare i propri rapporti patrimoniali, non solo per il periodo della convivenza, ma anche per l’eventualità di cessazione della stessa.

In particolare, possono in questo modo regolamentare:

1)  l’indicazione della residenza;

2) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; il regime patrimoniale della comunione dei beni, che può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza;

3) la designazione dell’altro quale proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, ed in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;

4) l’indicazione del convivente come futuro tutore, curatore o amministratore di sostegno, in caso ne ricorrano i presupposti

È bene sottolineare, perché l’accordo di convivenza possa ritenersi pienamente valido ed efficace, che sussista un legame tra due persone maggiorenni – di diverso o dello stesso sesso – unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Gli aspetti che è possibile regolare, come già detto, sono solo quelli che attengono alle questioni patrimoniali ed economiche fra i componenti della coppia, ma non quelli che riguardano i loro rapporti personali o i reciproci doveri nei confronti degli eventuali figli nati dalla unione.

Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il fatto che siano quasi passati due anni senza che alcuna coppia residente nel comune capoluogo della provincia di Lecce – prima di quella dei due cittadini stranieri che si sono rivolti all’associazione – abbia inteso procedere con la regolamentazione dei propri rapporti con questa nuova forma contrattuale, dimostra una non giustificata diffidenza verso questo tipo di strumenti procedimentali di tutela reciproca all’interno della coppia che siamo certi verrà presto messa da parte, ritenendo che sempre più cittadini conviventi sceglieranno queste forme di regolamentazione della propria vita di coppia, stante la facoltà di entrambi, anche unilateralmente, di potervi recedere in qualsiasi momento.

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