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Il Tar accoglie la domanda cautelare di uno stabilimento balneare: il lido può riaprire

Con ordinanza n. 467 del 10 luglio 2020, il Tar Lecce, I Sez., Pres. Antonio Pasca Est. Maria Luisa Rotondano, ha accolto la domanda cautelare proposta da uno stabilimento balneare, difeso dagli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, che ha impugnato l’atto con cui il Comune di Gallipoli ha disposto il pagamento della sanzione pecuniaria e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’area di proprietà privata all’interno della quale sono ubicate le strutture dello stabilimento nonché dell’atto di revoca della Scia. In particolare, il Comune ha disposto l’acquisizione gratuita dell’area poiché il titolare del lido non aveva smontato le strutture nel periodo invernale.


Il Tar Lecce, aderendo alle tesi degli Avv.ti Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, ha accolto la domanda cautelare specificando che “essendo le opere edilizie amovibili (e “ripetibili”) in esame assistite da titolo edilizio unico/permanente (quindi, vigente e non già a termine), con la previsione (solo) di modalità di esercizio/prescrizioni periodiche di smontaggio, non sembra configurabile, in caso di inadempimento della specifica prescrizione, la sanzione automatica (e definitiva) dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale”.

Tale pronuncia riveste carattere di estrema importanza poiché, da un lato, consente allo stabilimento di poter svolgere regolarmente l’attività nella stagione e poiché afferma che, anche in presenza di un’ordinanza di demolizione non eseguita, i comuni non possono ‘espropriare’ l’area di proprietà privata se viene violata una prescrizione del titolo edilizio.

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