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GALLIPOLI – VINCENTI SU PAGAMENTO TRIBUTI

Replica assessore Vincenti pagamento tributi

Secondo quanto previsto dal nostro ordinamento, gli enti locali possono rettificare e accertare d’ufficio le dichiarazioni incomplete o infedeli, i pagamenti parziali o ritardati, le omesse dichiarazioni e gli omessi versamenti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento dell’imposta sono stati effettuati o avrebbero dovuto esserlo. A stabilirlo, più precisamente, la finanziaria 2007 (legge n.296/06, art.1 commi dal 161 al 167), che ha modificato tutte le norme relative alla riscossione dei tributi locali, più precisamente le regole relative all’accertamento, alla riscossione coattiva e alla decadenza dei relativi termini, termini che sono stati allungati ed uniformati.

Pertanto già a partire dal 1° gennaio 2007 gli enti locali potevano notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, gli appositi avvisi motivati di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. “Entro gli stessi termini – commenta l’assessore al Bilancio, Dario Vincenti – dovevano essere contestate o irrogate anche le sanzioni amministrative tributarie previste dalla legge. In conseguenza di ciò per le dichiarazioni o i versamenti che sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati nel 2011 gli enti locali potevano procedere all’emissione degli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio, compresi quelli relativi all’Ici e Ta.R.S.U., entro il 31 dicembre 2016.

Nella fattispecie il Comune di Gallipoli ha emesso e notificato nei tempi previsti dalla legge, in quanto consegnato all’Ufficio Postale incaricato in data 30/12/2016, gli atti di accertamento relativi all’annualità 2011, così come documentato dalla distinta di Poste Italiane consultabile presso i nostri uffici”.

Si rammenta, inoltre, che vige nell’ordinamento giuridico italiano il principio della distinzione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione effettuata a mezzo posta: uno per il notificante, alla data di deposito del piego presso l’ufficio postale, ed uno per il destinatario, al momento del ritiro del piego stesso ovvero alla scadenza del termine di compiuta giacenza. Trattasi dell’estensione della previsione di cui all’art. 8 della legge n. 890 del 1982, che, secondo quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 447/2002, costituisce regola “di portata generale”, riferibile «ad ogni tipo di notificazione» ed in particolare a quella eseguita a mezzo del servizio postale.

La Consulta lo ha ribadito nella pronuncia n. 28/2004, sancendo che risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario.

Tale orientamento, in applicazione di detta pronuncia, dotata di effetto di integrazione del sistema normativo, è stato precisato in plurime occasioni anche dalla Corte di Cassazione. “Nel ribadire che il Comune di Gallipoli aveva tempo fino al 31/12/2016 per effettuare accertamenti relativi a tributi di competenza del 2011 – continua l’assessore – si ringrazia l’Associazione Commercianti e Imprenditori di Gallipoli, in particolare il Presidente Matteo Spada, per l’efficace lavoro svolto accanto all’Amministrazione per il bene della città, che è di tutti.

Non si può però trascurare di ricordare all’associazione e ai suoi iscritti, che sarebbe bene che tale collaborazione continuasse anche in questo caso. Il raggiungimento dell’equità e della giustizia fiscale è prioritario per questa Amministrazione. Di conseguenza una più equa distribuzione del prelievo presuppone l’impegno da parte di tutti al rispetto della legalità, a tutela di quei contribuenti, anche commercianti e imprenditori, che versano regolarmente quanto dovuto.

Pertanto ci saremmo aspettati una presa di posizione rispettosa di quanti, commercianti e non, hanno correttamente versato i tributi nel corso degli anni piuttosto che quella emersa ed apparsa come un flebile quanto maldestro suggerimento volto ad eludere un dovere civico nei confronti della società, ossia il pagamento di tasse e tributi”. Gli accertamenti pertanto dovrebbero essere valutati anche in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinato e se questi elementi hanno legittimato l’attività, allora il tempo per pagare quanto dovuto, anche per gli anni successivi al 2011, c’è ancora.

 

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