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FSI/USAE LECCE

RICHIESTA ATTUAZIONE ED ATTIVAZIONE DEL NUOVO ISTITUTO DEGLI “INCARICHI FUNZIONALI” CCNL SANITA’ 2018.

Dopo anni di blocco, il nuovo CCNL del personale del comparto sanità,in
data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il CCNL per il triennio 2016-2018 relativo al  personale del Comparto Sanità, che segue l’ultimo CCNL 2009-10.
Esso interviene  quindi  dopo due trienni di blocco della contrattazione disposto dal Decreto Legge 78/2010 convertito con modifiche in Legge 122/2010 e ss., cui ha posto fine la Corte Costituzionale con la sentenza 178/2015 che ha dichiarato l’illegittimità  costituzionale sopravvenuta del regime di sospensione della contrattazione collettiva.
Come rappresentato dal Comitato di Settore Comparto Regioni-Sanita’,
nella formulazione dell’atto di indirizzo per l’avvio delle procedure
contrattuali dall’ultimo CCNL il Servizio Sanitario Nazionale è
profondamente mutato, nell’organizzazione delle Aziende, nel  lavoro e
anche relativamente allo status delle professioni operanti nel SSN, e di
tali modifiche  le disposizioni contrattuali devono tenere conto.
In tale ottica, la parte piu’ innovativa del nuovo CCNL, come l’ha definita l’Aran nella relazione illustrativa (2), è rappresentata dal nuovo istituto degli “incarichi funzionali”,  per tutti i ruoli in categoria D.
I nuovi incarichi funzionali. E’ un istituto che sostituisce quello degli incarichi di posizione organizzativa e degli incarichi di coordinamento, come chiaramente specificato dall’Aran stessa.
L’istituto delle Posizioni organizzative è stato introdotto dal CCNL
comparto sanità del 7.4.99, e ha rappresentato, spesso, non tanto uno
strumento per integrare il modello organizzativo aziendale, quanto uno
strumento premiale per i dipendenti dell’area apicale del Comparto (cat.
D), scelti dagli stessi dirigenti proponenti le posizioni organizzative, in quanto operanti in settori importanti nell’ambito della Unità operativa, al fine di incentivarne e premiarne l’autonomia di azione e la responsabilizzazione.
L’istituto non doveva rappresentare una progressione di carriera, ma,
di fatto, di rinnovo in rinnovo, salvo l’intervenire di nuove esigenze
organizzative o una valutazione negativa, una volta conferito l’incarico
esso permaneva in capo al prescelto senza soluzione di continuità.
I nuovi incarichi funzionali, come quelli di posizioni organizzative
che vanno a sostituire, devono comportare lo svolgimento di funzioni che
prevedano la diretta assunzione di elevate responsabilità, ma la
formulazione dell’art. 14 specifica, non a caso, che dette responsabilità devono essere “…aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e profilo di appartenenza (art. 14). Questa parte nuova nella descrizione dovrebbe voler specificare che le funzioni oggetto dell’incarico funzionale non possono mai coincidere con attribuzioni da ritenersi già proprie dell’inquadramento del candidato e, pertanto, rappresentare un quid di nuovo, di aggiuntivo, di maggiormente complesso e/o responsabilizzante.
Tipologie di incarico e requisiti. Dagli art. 14, 15, 16 e 17 rileviamo che gli incarichi funzionali possono essere: incarico di organizzazione,  che è previsto in un’unica tipologia,  pur se variamente graduato secondo criteri di complessità, e in detta graduazione va valorizzata  la funzione di coordinamento prevista dalla Legge 43/2006 per il ruolo sanitario; ne consegue che le sole funzioni di coordinamento non sono attribuibili ne‘ al personale assistenti sociali ne’ al personale dei  ruoli tecnico, professionale e amministrativo.
Nel sistema delle posizioni organizzative il coordinamento era cosa
diversa dalla posizione organizzativa, tanto che in caso di conferimento
al coordinatore di una posizione organizzativa, le relative indennità
potevano cumularsi (art.11 comma 4, CCNL 20.9.01).
Quanto ai requisiti, per ricoprire detto incarico  sono necessari 5
anni di esperienza in cat.D.  La laurea magistrale specialistica rappresenta un elemento di valorizzazione ai fini dell’affidamento degli incarichi di maggiore complessità; per la sola funzione di coordinamento, il possesso del master  ex legge 43/2006 e 3 anni di anzianità in cat D e Ds.
Incarico professionale. Rappresenta la vera novità, in quanto finalizzato a riconoscere la carriera clinico-assistenziale; richiede il possesso di   significative conoscenze ed   elevate ed innovative competenze professionali.
Per il personale del ruolo sanitario e assistenti sociali, sono previste due tipologie di incarico professionale: l’incarico di professionista  specialista, riservato a coloro che sono in possesso del master specialistico di primo livello di cui all’art. 6 della legge n. 43/2006 secondo gli ordinamenti didattici universitari definiti dal Ministero della salute e il Ministero dell’università, su proposta dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, ricostituito presso il MIUR con il decreto interministeriale 10 marzo del 2016 e sentite le Regioni.
l’incarico di  professionista esperto,  per ricoprire il quale occorre
“…aver acquisito competenze avanzate tramite percorsi formativi
complementari regionali e attraverso esercizio di attività professionali
riconosciute dalle regioni.
Questa denominazione di ESPERTO pertanto  non individua piu’ il
personale inqudrato in cat. Ds, che con il nuovo CCNL  assume la
qualificazione di  Senior, ma appunto una tipologia di incarico
funzionale che, come precisato nel sopracitato atto di indirizzo del
Comitato di settore  “…può essere attribuito al professionista  già
nell’ambito dell’attuale sistema e che  ha come obiettivo quello di
valorizzare le competenze acquisite dai professionisti sanitari.”
L’art. 16, comma 9, relativamente al  personale del ruolo sanitario e
gli assistenti sociali, precisa che gli incarichi di organizzazione
dell’UO di appartenenza sono sovraordinati a quelli di professionista
specialista e professionista esperto.
Per il personale tecnico e amministrativo  l’incarico professionale  è
unico e comporta lo svolgimento di funzioni di alta professionalità e
specializzazione correlate all’iscrizione ad albi professionali ove
esistenti. Ai fini del conferimento, sono necessari   5 anni di esperienza nel profilo e in cat. D e l’iscrizione all’albo ove esistente.
Criteri di graduazione e modalità di conferimento. Gli incarichi vanno graduati tenuto conto  della dimensione organizzativa di riferimento, del livello di autonomia e responsabilità della posizione, del tipo di specializzazione richiesta, della complessità e implementazione delle competenze, della valenza strategica rispetto agli obiettivi dell’Azienda o Ente.
Ai sensi dell’art. 19, Il conferimento avviene previo avviso di
selezione a cui possono partecipare tutti coloro che hanno i requisiti;
il conferimento è effettuato con atto motivato. Il procedimento, non
certo chiaro nella sua definizione, anche se indicato come “selezione”,
non dovrebbe portare alla formulazione di una graduatoria, posta la
necessità di motivare l’atto di conferimento. Quindi, potrebbe trattarsi
di un bando in cui sono descritti i requisiti necessari per ricoprire
l’incarico, gli elementi e i criteri di valutazione; i documenti prodotti saranno vagliati da un’apposita Commissione, che valuterà, rispetto a ciascun candidato, la rispondenza ai requisiti richiesti ed esprimerà un giudizio complessivo sul curriculum rispetto alle caratteristiche dell’incarico da conferire, rimettendo alla Direzione Aziendale la scelta del candidato ritenuto piu’ idoneo.
Quindi, sostanzialmente un sistema non molto dissimile, da quello
previsto per le posizioni organizzative dall’art.  21 del CCNL 7.4.99,
ora abrogato, che richiedeva venissero presi in considerazione tutti i
dipendenti collocati nella categoria D, per procedere poi al conferimento al prescelto con provvedimento scritto e motivato.
I nuovi in incarichi possono essere conferiti anche a personale a part
time di cat. D e Ds, ma solo per gli incarichi di valore inferiore a euro 3.227,85; il valore economico andrà rideterminato in base all’orario del part time.
Cessazione degli incarichi
Ai sensi dell’art. 19, comma 5 e ss., l’incarico ha una durata minima
di tre anni e una durata massima di 5, con possibilità di rinnovo per un
totale massimo di 10 anni.
Si tratta di una novità importante, rispetto al “vecchio” sistema delle
posizioni organizzative, per le quali non era prevista una durata
massima, anzi, detti incarichi potevano venire meno solo in caso di
revoca per valutazione negativa o soppressione della posizione stessa,
con degli effetti garantisti, in quest’ultimo caso, come si vedrà piu’
avanti.
L’incarico può essere revocato in caso di valutazione negativa, e in
caso di modifica organizzativa che ne preveda la soppressione. In tale
ultimo caso, non è prevista l’attribuzione di alcun beneficio residuo,
così come nella posizione organizzativa si garantiva, invece, al
dipendente che avesse ricoperto per almeno tre anni la posizione
soppressa, conseguendo sempre valutazioni positive, la fascia economica
successiva a quella in godimento e, in caso l’avesse già raggiunta, un
importo pari all’ultimo incremento di fascia ottenuto (art. 36, comma 3,
CCNL 7.4.99, ora abrogato)
Effetti economici (artt. 20 e 21)
Il lavoro straordinario è assorbito nell’indennità dell’incarico, ma se
questa è inferiore a euro 3.227,85 allora è dovuto.  Si è rimediata quindi a quella che era una stortura del vecchio sistema, nel quale la posizione organizzativa assorbiva sempre il lavoro straordinario, indipendentemente dalla misura dell’indennità.
L’indennità d’incarico va da un minimo di € 1.678,48 (corrispondente
all’attuale valore del Coordinamento) a un massimo di € 12.000,00 annui
lordi per tredici mensilità.
L’indennità di coordinamento, parte fissa, è assorbita dall’indennità di incarico qualora sia attribuito.
Rimane peraltro confermata l’attribuzione in via permanente, al
personale sanitario e agli assistenti sociali già appartenenti alla cat.
D, cui sia già stato riconosciuto con atto formale lo svolgimento di
funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di
euro 1549,37 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
Il ruolo delle organizzazioni sindacali nella gestione aziendale del
nuovo istituto Compete all’Azienda individuare gli incarichi funzionali  necessari  alla propria organizzazione, come indicato dall’art. 18, c.1.
Invece per quanto concerne i criteri per il conferimento e la revoca
degli  incarichi, sono oggetto del nuovo istituto di relazioni sindacali
“confronto”, come anche la definizione dei criteri per la graduazione
ai fini dell’attribuzione della relativa indennità (art. 5, c.3, lett.
d) e lett. e).
Sono invece  oggetto di contrattazione integrativa aziendale (art. 8,
c.5, lett.a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la
contrattazione integrativa, tra le diverse modalità di utilizzo all’interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e 81 (Fondo premialita’ e fasce):  l’accordo tra le parti condiziona pertanto la disponibilità economica per ampliare o meno il ricorso a questo istituto, come anche il trattamento economico dei  vari incarichi. D’altra parte, non essendo state previste clausole di salvaguardia del livello storico di utilizzazione dei vari istituti concorrenti, vale a dire il lavoro
straordinario e le condizioni di disagio, le Aziende dovranno porre
particolare attenzione nel valutare l’esigenza del finanziamento di
queste voci di spesa per non incorrere in riduzione dei servizi. Di
questa preoccupazione si è fatta portavoce la Corte dei Conti che, nella
relazione sul giudizio di comparazione (3), ha evidenziato l’opportunità
di “…stabilire, anche mediante l’istituto del “Confronto regionale” (art. 6 dell’ipotesi di contratto), linee di indirizzo generali, nel rispetto dell’autonomia contrattuale delle aziende, per il corretto impiego del fondo in coerenza con la garanzia dei LEA…”.
Decorrenza dei nuovi incarichi funzionali
Ai sensi dell’art. 23, il nuovo sistema degli incarichi dovrebbe avere
decorrenza con l’entrata in vigore del CCNL, ma tenendo conto dei tempi
tecnici necessari, secondo la disposizione transitoria dell’art. 22, gli
incarichi di posizione e coordinamento attribuiti alla data di
sottoscrizione del presente CCNL ovvero quelli che saranno conferiti in
virtu’ di una procedura già avviata alla medesima data, restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione. Va rilevato che  l’Aran nella relazione illustrativa, ha precisato che questo significa che gli incarichi attuali avranno validità sino alla scadenza, originaria, senza rinnovo salva la possibilità dell’Azienda di prorogare purché’ abbia avviato il processo per definire e attribuire i nuovi incarichi.
Ad oggi, stante anche l’ampia norma transitoria disposta dal CCNL, non
risulta che il nuovo istituto sia stato attivato. E’ vero che il CCNL è
già scaduto il 31.12.2018 e sono in atto le manovre per la nuova
piattaforma contrattuale 2019-2021, ove potrebbero esserci novità anche
per l’istituto in questione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si  sollecita e si richiede con
cortese sollecitudine di provvedere all’attuazione ed attivazione del
nuovo istituto degli “INCARICHI FUNZIONALI“ del CCNL Comparto Sanità
2016-2018, da individuare o che risultano vacanti al fine di una
implementazione delle competenze di tutte le professioni del Comparto
Sanità e della necessità strategica del Servizio Sanitario Nazionale e
Regionale.
Francesco Perrone
SEGRETARIO TERRITORIALE

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