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Giunta regionale

Riunita, questa mattina,  in videoconferenza, la Giunta regionale. Di seguito, in sintesi, i principali argomenti  discussi ed approvati.

La Giunta ha disposto la proroga automatica fino al 30/09/2020 della validità dei codici di esenzione dal pagamento del ticket per motivi di reddito, rilasciati a seguito di autocertificazione resa nel corso del 2019, in scadenza al 31/3/2020. La proroga si applica ai seguenti codici di esenzione:

o   Assistiti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98€ (codice E01);

o   Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E02);

o   Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico (codice E03);

o   Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E04);

o   Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo complessivo fino a 18.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E94);

o   Assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo, complessivo non superiore a 36.151,98 € (codice E95);

o   Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E96).

I codici E03 e E04 valgono per l’esenzione per viste ed esami specialistici e per l’acquisto di farmaci;

I codici  E01 e E02 valgono per l’esenzione per visite ed esami specialistici;

I codici E94, E95 e E96 valgono per l’esenzione totale o parziale per l’acquisto di farmaci.

La proroga si è resa necessaria per evitare che i cittadini si debbano presentare negli uffici delle ASL per rendere l’autocertificazione nel caso non siano presenti negli elenchi degli esenti forniti annualmente dall’Agenzia delle Entrate per il tramite del sistema Tessera Sanitaria, evitando il rischio di sovraffollamenti che non consentono il rispetto della distanza di sicurezza prevista come misura di contrasto alla diffusione del Coronavirus.

Non è pertanto necessario recarsi al distretto sociosanitario per il rinnovo dell’esenzione né per ottenere l’attestato di esenzione. I codici di esenzione sono gestiti in modalità telematica e sono disponibili in automatico ai medici in fase di prescrizione.

Resta fermo che l’assistito è responsabile di un eventuale utilizzo improprio dell’attestazione di esenzione all’atto della prescrizione, qualora si siano modificate le condizioni in modo da determinare la perdita del diritto, ed è suscettibile dell’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia di autocertificazione (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).

I cittadini che vogliono rendere comunque l’autocertificazione al fine di avere un attestato di esenzione valido fino al 31/3/2021 possono usare il servizio online disponibile accendendo al sistema TS. Per informazioni su tale servizio visitare il portale regionale della salute

COVID 19. Utilizzo off-label, ai sensi della L. 94/98, del medicinale Roactemra a base del principio attivo Tocilizumab fornito gratuitamente dalla Ditta farmaceutica ROCHE S.p.a. per il trattamento della polmonite da CORONAVIRUS – COVID 19. Individuazione dei Centri prescrittori ed utilizzatori.

La Giunta regionale ha approvato l’utilizzo del medicinale per il trattamento della polmonite da coronavirus 19.

Ha demandato alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci la definizione e l’approvazione, anche mediante il ricorso a riunioni da effettuarsi con modalità di video/teleconferenza di un protocollo scientifico per il corretto impiego off-label del farmaco Tocilizumab nei pazienti affetti da polmonite interstiziale da Covid 19, con l’individuazione dei criteri di inclusione/esclusione al trattamento e delle misure emergenziali da adottarsi, da parte dei Centri individuati che si occupando di gestire gli ammalati.

La Giunta ha individuato inoltre tutti i presidi ospedalieri COVID-19, quali centri autorizzati alla prescrizione e somministrazione della terapia farmacologica off-label a base di Tocilizumab per il trattamento dei pazienti affetti da polmonite interstiziale da Covid 19 nelle unità operative di Pneumologia, Malattie Infettive e Terapia Intensiva;

Come già detto, non ci sono oneri a carico del SSR dal momento che il medicinale sarà fornito gratuitamente dalla ditta farmaceutica Roche ai Centri autorizzati dalla regione alla prescrizione e somministrazione.

Ancora in materia di Covid, la Giunta ha approvato  la programmazione di euro 10 mln di fondi dal piano di azione e coesione,  per azioni immediate di potenziamento delle attrezzature delle strutture sanitarie, al fine di fare fronte all’emergenza. Le risorse sono state iscritte con effetto immediato nell’ambito delle disponibilità della protezione civile.

Per ciò che attiene l’aspetto della competitività  delle imprese, l’Esecutivo  pugliese  ha poi stanziato, implementando così la dotazione finanziaria  in materia  di  Aiuti alle Imprese, ulteriori 36.2 milioni di euro  per gli Avvisi pubblici TITOLO II CAPO III – “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” e Titolo II Capo VI, dell’importo nell’ esercizio finanziario 2020.

Riunita, questa mattina,  in videoconferenza, la Giunta regionale. Di seguito, in sintesi, i principali argomenti  discussi ed approvati.  Ricordiamo che  la documentazione, ove presente, non riveste alcun carattere di ufficialità, ma puramente informativo.

Sicurezza alimentare. Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020-2022. Recepimento Intesa Stato Regioni rep. Atti 16/CSR del 20/02/2020 ed individuazione del Punto di Contatto Regionale.

La Giunta regionale ha recepito il nuovo Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020-2022 in materia di sicurezza alimentare, approvato dalla Conferenza Stato Regioni con l’Intesa del 20 febbraio 2020. individuando nel Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, il Punto di contatto Regionale per il PCNP 2020-2022.

La Giunta ha inoltre stabilito che il Punto di contatto Regionale dovrà curare la redazione del PCRP, avvalendosi della collaborazione di tutte le Amministrazioni coinvolte i cui referenti saranno individuati con successivi diversi atti-

Fino alla predisposizione del nuovo Piano di Controllo. i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. dovranno continuare ad attenersi ai criteri, indirizzi operativi e obiettivi già normati.

DGR n. 1702/2011 – “Protocollo d’intesa tra Regione Puglia e USR per favorire iniziative e progetti di qualità atti a rendere sistematica l’attività di promozione dell’educazione alla salute nelle scuole attraverso un modello di governance interistituzionale”. Progetto “Armonie per la salute a scuola” – Piano Strategico per la Promozione della Salute nelle Scuole – a.s. 2019/2020

La Giunta regionale ha approvato il progetto “Armonie per la salute nelle scuole” edizione 2019-20, nell’ambito del Piano Strategico per la Promozione della Salute nelle Scuole che naturalmente prevede anche altri progetti, oltre questo.

Il ruolo di capofila per l’attuazione del progetti “Armonie per la salute nelle scuole” è l’istituto scolastico “Don Tonino Bello” di Tricase – Alessano.

La  Giunta regionale ha approvato le Linee Guida applicative della L.R.23/2007 e smi, per il riconoscimento dei Distretti Produttivi.

La Giunta regionale ha approvato  lo schema di convenzione da stipulare tra la Regione Puglia e i beneficiari ammessi al contributo regionale relativamente all’ “Avviso pubblico  per la presentazione di “Progetti di ricerca ed innovazione e interventi a carattere pilota per la ricerca e sperimentazione per la coltivazione della canapa a fini produttivi ed ambientali. Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e ambientali”.

Sono stati ammessi al contributo previsto dall’avviso pubblico per la presentazione di progetti di ricerca ed innovazione e interventi a carattere pilota,  n. 2 progetti di ricerca (COD. A) e n. 4 interventi pilota (COD. B), per una spesa complessiva a carico del bilancio regionale pari a  € 172.999,23, riportati nelle tabelle che seguono:

 BENEFICIARI PROPOSTE Cod. A

CODICE ACRONIMO SOGGETTO PROMOTORE Costo complessivo Contributo pubblico
CAN.A.5 MAP Fattorie della Canapa di Christian Lozito €  66.800,00 € 45.000,00
CAN.A.3 C.an.A.P.A. DiSSPA – Università di Bari “Aldo Moro” € 50.000,00 € 40.000,00

BENEFICIARI PROPOSTE Cod. B

CODICE ACRONIMO SOGGETTO PROMOTORE Costo complessivo Contributo pubblico
CAN.B.3 Cartanapa Argeco Tecnologie Eco Appropriate srls € 43.000,00 €. 30.000,00
CAN.B.4 Estr.O.in Canapa Leblè sas €44.000,00 € 30.000,00
CAN.B.2 Fonte  viva Giuffreda Michele € 39.999,75 € 27.999,93

Giunta regionale, ascoltata la relazione del Presidente, ha stanziato  € 15.158.566,97  per lo svolgimento delle prossime elezioni regionali  2020.in particolare la Giunta   ha deciso di:

  1. autorizzare il Dirigente della Sezione Enti Locali a formalizzare, con successivo atto, il rapporto con la  Società in house “Innovapuglia”, al fine di poter assicurare, nelle giornate di votazione, il necessario supporto tecnico per l’utilizzo della piattaforma informatica SIEL (Sistema Informativo Elettorale), concessa dal Ministero dell’Interno;
  2. di incaricare il Dirigente della Sezione Enti Locali a predisporre un piano operativo, con l’indicazione delle postazioni informatiche e della turnazione oraria, per l’impiego nelle giornate delle consultazioni elettorali del personale regionale e dei tecnici qualificati facenti capo alla Società in house “Innovapuglia”;
  3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Enti Locali ad individuare, con proprio atto, il personale da impegnare nel servizio di data entry presso le Prefetture pugliesi, nonché, quello necessario per il controllo della   rendicontazione   delle   spese   elettorali dei Comuni pugliesi;
  4. di autorizzare il Segretario Generale della Presidenza a provvedere alla costituzione di un Gruppo di lavoro, con ruolo di supporto tecnico – giuridico, per la corretta applicazione delle disposizioni di cui alla l.r. n. 2/2005 ss.mm.ii, in raccordo con le strutture del Ministero dell’Interno, competenti in materia elettorale e con le Prefetture territoriali;
  5. di autorizzare il Dirigente della Sezione Enti Locali all’acquisto, secondo le procedure di legge, di tutti i   beni   e i  servizi   occorrenti all’organizzazione   delle   elezioni   regionali 2020   (strumentazioni   informatiche di vario genere, servizi telematici,   servizi  di  telecomunicazione, arredi, cancelleria, lavori di stampa e tipografia, ecc.);
  6. di incaricare il Dirigente della Sezione Enti Locali a dare attuazione, agli obblighi posti a carico della Regione Puglia, ivi compresi gli atti di impegno e liquidazione per il pagamento di tutte le obbligazioni regionali connesse allo svolgimento delle elezioni regionali 2020 derivanti dal presente provvedimento .

Il provvedimento sarà  pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La Giunta regionale ha aderito alla sottoscrizione del Contratto di Fiume della Bassa e Media Valle dell’Ofanto, attraverso la condivisione e promozione degli obiettivi contenuti nel Documento di Intenti.

Legge regionale 3 agosto 2007, n. 23

“Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi”

Linee Guida applicative

Definizione dei Distretti Produttivi (art.2)

  1. Il distretto produttivo è caratterizzato da:
  2. a) una significativa concentrazione di imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, fra loro integrate in un sistema produttivo rilevante;
  3. b) un insieme di attori istituzionali e sociali aventi competenze e operanti nell’attività di sostegno all’economia locale.
  4. Il distretto produttivo è espressione della capacità del sistema di imprese e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualità strategica comune che si esprime in un programma per lo sviluppo del distretto, in conformità agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti.

Osservazioni generali

Il Distretto produttivo costituisce uno strumento di programmazione di provenienza diretta dei sistemi produttivi. L’incrocio tra la progettualità del Distretto e gli “indirizzi strategici generali delle politiche di sviluppo regionali” costituisce il contenuto e lo scopo dei processi negoziali propri delle attività poste in essere dai soggetti partecipanti ai procedimenti disciplinati dalla Legge regionale 23/2007,

La legge regionale, in qualche modo, definisce una procedura per  tali attività di concertazione, già tipiche dei processi partenariali, con l’obiettivo di garantire la rilevanza economico-programmatica dei Programmi distrettuali, il più ampio grado di apertura rappresentativa ed economica nell’individuazione dei promotori del Distretto, nonché la democraticità nei processi di scelta degli esponenti distrettuali.

La legge regionale prevede e disciplina due fasi procedimentali per il riconoscimento del Distretto produttivo. La prima, art. 4 comma 6, è quella che va dalla proposta di costituzione del Distretto fino al primo riconoscimento (che indichiamo fase ascendente). La seconda, art.8, comma 3, e quella che va dal primo riconoscimento all’approvazione del Programma di Sviluppo di Distretto e, quindi, al  riconoscimento definitivo (che chiamiamo fase discendente).

Il percorso amministrativo tra le due fasi costituisce attività endoprocedimentale.

Le attività di rilievo specificatamente pubblicistico si incrociano con altre di natura privatistica. Queste ultime attengono esclusivamente alle vicende proprie della compagine distrettuale. In proposito la legge indica il contenuto minimo di atti privati rilevanti nella procedura regionale.

In sostanza, la legge regionale non definisce criteri di validità dell’attività negoziale privata. Si limita soltanto ad indicare quali siano i contenuti necessari perché detta attività abbia un rilievo nei procedimenti  di cui alla legge stessa (esempio, numero delle imprese promotrici, rappresentatività del Comitato, ecc.).

Fase ascendente

Art. 2 Requisiti  – Art. 3 Soggetti – Art. 4 Nucleo Promotore

Requisiti per l’individuazione dei Distretti (art. 2, comma 1, lettera a)

Requisito di rilevanza del sistema produttivo

I proponenti devono aver cura di giustificare la “rilevanza” del sistema produttivo distrettuale con riferimento ai mercati di sbocco e alla tipologia settoriale e tecnologica, alle caratteristiche della filiera, alle attività produttive prevalenti e alle loro interazioni.

A tal riguardo, un sistema produttivo può intendersi rilevante se presenta idonei requisiti di rilievo quantitativo, innovativo e strategico per il sistema produttivo regionale e/o per le politiche di sviluppo.

Requisito di significatività

La concentrazione di imprese è da intendersi “significativa” qualora essa sia tale con riferimento allo specifico settore o filiera di riferimento. Sotto tale profilo, considerando la dimensione media delle imprese regionali, si può ritenere che il requisito di significatività sarà raggiunto solo in presenza di settori o filiere particolarmente ricche di soggetti imprenditoriali, ovvero che espongano un significativo numero di occupati.

Casi di sovrapposizioni o complementarietà (art. 2, comma 4)

La norma prevede che “qualora vengano presentate istanze differenti che, per ambito geografico e/o settoriale, contengano sovrapposizioni o complementarietà, la Giunta regionale può proporre aggregazioni volte a semplificare e rendere più efficace l’impatto territoriale degli interventi.”

La ratio della norma, quindi, ha obiettivi di semplificazione ed efficacia che devono essere perseguiti già in fase istruttoria.

In fase di prima attuazione della legge, lo strumento della negoziazione o della concertazione è stato particolarmente efficace per ricondurre ad unità proposte di costituzione di Distretti Produttivi che incidevano sullo stesso sistema produttivo o filiera, presentando in alcuni casi anche sovrapposizioni territoriali.

In relazione all’applicazione dell’art. 2, comma 4, è utile definire alcune condizioni imprescindibili, di orientamento ai soggetti che intendano promuovere aggregazioni e che definiscano il perimetro entro il quale si possono consolidare gli obiettivi di efficacia delle azioni proposte dai programmi di sviluppo del distretto.

Sovrapposizioni o complementarietà geografiche e/o settoriali

Le proposte di costituzione di Distretto Produttivo che, per lo stesso sistema produttivo o per le medesime filiere, agiscono su territori che si sovrappongono a perimetri in cui insistono Distretti Produttivi riconosciuti sono valutate, per il primo riconoscimento, solo nel caso in cui:

  • le imprese aderenti al Comitato promotore non fanno parte della compagine di altri Distretti già riconosciuti e/o proponenti;
  • rispetto ai Programmi di Sviluppo di distretti già riconosciuti già approvati ed efficaci, presentino obiettivi strategici:
    • chiaramente demarcati o complementari rispetto ad altri Distretti già riconosciuti e/o proponenti;
    • che costituiscano elementi di valore aggiunto ad azioni di sistema;
  • sostengano obiettivi che, pur appartenendo allo stesso macrosettore di riferimento, siano caratterizzati da specifiche tipicità settoriali, di comparto o di filiera;
  • rispondano positivamente alle azioni negoziali attivate dalla Regione Puglia finalizzate ad aggregazioni volte a semplificare e rendere più efficace l’impatto territoriale degli interventi, ai sensi dell’art. 2 comma 4.

Soggetti (art. 3)

I soggetti sono ben definiti dall’articolo di legge, che si riporta:

1. I distretti produttivi sono riconosciuti con provvedimento della Giunta regionale.

  1. I soggetti che possono promuovere il riconoscimento di un distretto produttivo sono:
  2. a)      imprese operanti nel territorio regionale;
  3. b)      associazioni di categoria e sindacali di rilevanza regionale e rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).
  4. Possono partecipare alle procedure di riconoscimento di un distretto produttivo:
  5. a)      enti locali, enti e associazioni pubbliche, aziende speciali, camere di commercio, società a partecipazione pubblica;
  6. b)      associazioni private, fondazioni e consorzi;
  7. c)      università, istituzioni pubbliche e private riconosciute e attive nel campo dell’istruzione e della formazione professionale, della promozione, dell’innovazione e della ricerca finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo”.

Nucleo promotore e contenuto del Protocollo d’Intesa (art. 4, commi 1, 2 e 3)

Il Nucleo promotore del Distretto, costituito dal numero minimo di imprese previsto dalla legge regionale, deve sottoscrivere un Protocollo d’Intesa.

Il protocollo può essere parte integrante della domanda di riconoscimento o può essere presentato come documento a parte.

Il protocollo è documento essenziale della fase ascendente. Infatti, deve contenere l’analisi approfondita a supporto dell’identificazione del comparto o della filiera come ipotesi di Distretto. Deve inoltre identificare le motivazioni e gli obiettivi di natura economica, produttiva e sociale che sorreggono la proposta.

La proposta deve contenere con un dettaglio di massima, ma in forma chiaramente identificabile, l’indicazione dei progetti più significativi che si intendono avviare per valorizzare il sistema produttivo distrettuale.

Con riferimento a quanto previsto dal comma 3, dell’art. 4, per la valutazione dell’istanza le motivazioni alla base dell’avvio del distretto devono essere corredate da opportune informazioni e statistiche, volti a dimostrare la rilevanza quantitativa, qualitativa e territoriale del distretto produttivo.

Procedura

Nella fase di prima valutazione le istanze, complete della documentazione richiesta, sono presentate al Direttore del Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione e lavoro e, contestualmente, all’Assessore allo Sviluppo economico. Le istanze devono essere inviate preferibilmente tramite PEC.

Il Dipartimento provvederà all’istruttoria delle istanze, anche avvalendosi del supporto delle Sezioni afferenti la direzione, ovvero coinvolgendo gli altri Dipartimenti regionali,  interessati ratione materiae.

In fase istruttoria saranno poste in essere tutte le azioni utili ad evitare sovrapposizioni o complementarietà per ambito geografico e/o settoriale, quando non esaustivamente motivate, attivando apposita procedura negoziale con i nuclei promotori interessati.

L’istruttoria ha l’obiettivo di accertare l’ammissibilità della proposta, prendendo in considerazione i contenuti di analisi, gli obiettivi posti, la rilevanza della rete di imprese indicata per il distretto, la connessione e la compatibilità con le linee della politica di sviluppo regionale.

In questa fase possono essere coinvolti il Nucleo Tecnico di Valutazione, nonché le Agenzie regionali e/o gli enti partecipati e controllati dalla Regione Puglia.

Primo riconoscimento (art. 4, comma 6)

La fase di prima valutazione si conclude con il provvedimento di Giunta regionale di primo riconoscimento, che è da intendersi, a tutti gli effetti, un riconoscimento provvisorio. Il provvedimento è proposto alla Giunta regionale dall’Assessore allo Sviluppo economico, anche d’intesa e/o di concerto con altro Assessore regionale coinvolto per diretta delega sullo specifico ambito di riferimento del Distretto.

La Deliberazione di primo riconoscimento è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è notificata al Nucleo promotore, all’indirizzo PEC comunicato.

Fase discendente

Art. 5 Costituzione del Comitato di Distretto – Art. 6 Elezione del presidente

Art. 7 Attività del Comitato precedente all’approvazione del programma

Art. 8 Procedura e riconoscimento

Le fasi relative agli artt. 5, 6 e 7 richiamano attività di natura privatistica, per le quali la legge regionale introduce taluni requisiti che consentono agli atti privati di assumere rilievo ai fini della procedura.

In particolare, con riferimento all’art. 7, comma 2, ogni progetto compreso nel Programma deve avere una chiara indicazione dei soggetti candidati alla realizzazione e del loro ruolo nel programma di sviluppo.

Procedura per la presentazione, valutazione e approvazione del programma (art. 8)

L’intero procedimento è puntualmente disciplinato dalla legge.

Il Nucleo Tecnico di Valutazione (disciplinato dal Regolamento regionale n. 23/2008 e s.m.i.), la cui composizione garantisce integrazione di competenze, esamina il Programma di Sviluppo per valutarne tutti gli aspetti.

In fase istruttoria, possono essere richieste le integrazioni, correzioni o chiarimenti che si ritengono necessari.

Riconoscimento definitivo del Distretto produttivo (art. 8, comma 3)

Il provvedimento di riconoscimento definitivo del Distretto Produttivo è costituito da apposita Deliberazione di Giunta regionale proposta dall’Assessore allo Sviluppo economico, anche d’intesa e/o di concerto con altro Assessore regionale coinvolto per diretta delega sullo specifico ambito di riferimento del Distretto.

La Deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è notificata al Presidente del Comitato di Distretto.

Nel portale istituzionale è pubblicato il programma di sviluppo del Distretto definitivamente riconosciuto.

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