Diplomata con 100 ma senza lode, il caso finisce al Tar
La commissione esaminatrice d’esame avrebbe violato dunque l’ordinanza ministeriale n. 252 del 19 aprile 2016 che contiene le “istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato”.
La sentenza del 29 marzo scorso dei giudici amministrativi di Lecce ha ribaltato, però, questa valutazione respingendo il ricorso della studentessa: “l’ordinanza ministeriale – si legge – prescrive che “la Commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode” e il verbale redatto dalla Commissione ribadisce che “La Commissione determina, altresì, la motivazione per l’attribuzione della lode”, specificando quindi che sussiste un obbligo motivazionale solo allorquando si ritenga di attribuire la lode. È poi da rilevare che il giudizio afferente il riconoscimento della lode si connota per un elevato tasso di discrezionalità, con la conseguenza che la determinazione assunta non è suscettibile di un sindacato giurisdizionale se non nei limiti della possibile emersione di una patente illogicità o di un travisamento dei fatti”.
In altre parole la Commissione d’esame poteva – come ha fatto- non attribuire la lode senza specificare il perché.