Il 29 agosto scorso la Questura, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica relative alla stagione calcistica 2018/19, e in considerazione della necessità di dover riformulare, in base alle attuali esigenze di ordine e sicurezza pubblica, le prescrizioni contenute nell’ordinanza sindacale 119484/2010, concernenti il divieto di vendita di bevande alcoliche, nonché dei contenitori di vetro e metallo, ha trasmesso nota al sindaco di Lecce con la quale chiede di emettere apposita ordinanza di divieto di vendita di alcolici da due ore prima dell’inizio degli incontri di calcio a un’ora dopo la fine degli stessi, per gli esercizi commerciali all’interno dello Stadio nonché per quelli ricadenti nell’area delimitata dalle seguenti vie:
- Viale Giovanni Paolo II/intersezione Via P. Cavoti – Stadio Comunale;
- Viale della Libertà/intersezione via P. Cavoti – stadio Comunale;
- Via Lupiae/intersezione Via Domenico Tommaso Albanese – Via Bari – Via Verona – Viale della Libertà – Stadio Comunale;
- Via Benedetto Croce/intersezione Via Domenico Tommaso Albanese – Viale Aldo Moro/intersezione Viale Roma;
- Viale Roma/intersezione Viale della Libertà – Stadio Comunale;
Oggi il sindaco ha emesso l’ordinanza 1433/2018, pertanto nei giorni delle partite casalinghe dell’Unione Sportiva Lecce nell’area delimitata dalla Questura nella sua richiesta sarà vietato vendere, somministrare e introdurre bevande alcoliche. Si allega l’ordinanza completa e la mappa dell’area nella quale sarà vietata la vendita, somministrazione e l’introduzione di alcolici.