lunedì, Aprile 29, 2024
HomeRegione PugliaAssestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e...

Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023–2025

Il presidente Emiliano promulga la Legge Regionale n. 34/2023 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023–2025”.

Nella giornata odierna il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha promulgato la Legge Regionale n. 34 del 30 novembre 2023 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023–2025”. Il testo è stato inviato al Bollettino Ufficiale Regionale per la pubblicazione.

Al Capo I (articoli 1-6) la legge regionale 34/2023 prende atto dell’ammontare dei residui attivi e passivi del “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022” (LR 33/2023), della rideterminazione in euro 4.529.897.596,23 del risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2023 e dell’ammontare del fondo di cassa determinato in euro 2.123.239.606,10. L’ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese per l’esercizio finanziario 2023 è risultato diminuito di euro 7.806.653,23 quanto alla previsione di competenza e diminuito di euro 196.366.147,13 quanto alla previsione di cassa; per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 l’ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese di competenza risulta aumentato di euro 1.015.000,00.

Al Capo II (articoli 7-22) vengono indicate “Disposizioni di carattere finanziario e diverse”.

L’art. 7 autorizza a valere sull’esercizio finanziario 2023 un contributo straordinario di euro 42 milioni per la realizzazione e/o il completamento di investimenti strutturali e interventi di manutenzione straordinaria, nonché per l’acquisizione di arredi e attrezzature, a beneficio delle aziende sanitarie territoriali, e una spesa di euro 3 milioni per la realizzazione di uffici e archivi presso la sede istituzionale di via Gentile.

 L’art. 8 stanzia 33,6 milioni di euro in termini di competenza e cassa, quali risorse aggiuntive a favore del servizio sanitario regionale per l’esercizio 2023.

L’art. 9 modifica la norma finanziaria contenuta nella LR 21/2023 “Colon al sicuro. Progetto di ricerca per la diagnosi precoce del tumore al colon attraverso l’esame del sangue”, prevedendo l’assegnazione nel bilancio autonomo regionale di una somma pari a 198 mila euro sia per l’annualità 2023 che per l’annualità 2024.

L’art. 10 stanzia ulteriori 4 milioni 250mila euro per incrementare il fondo per il supporto e finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi dagli enti del Terzo Settore.

Con l’art. 11 sono state apportate delle modifiche alla LR 10/2021 relativa agli interventi a favore dei soggetti fragili per l’accesso all’istituto di amministrazione di sostegno e dei tutori di minori stranieri non accompagnati, stabilendo che l’intervento finanziario è concesso, fino ad un massimo di mille euro ad amministrato, nel caso in cui il giudice tutelare assegni l’equa indennità e rilevi l’impossibilità di porla a carico del patrimonio dell’amministrato.

Modifiche alla LR 32/2022 con l’art. 12 che istituisce un fondo per il finanziamento di studi di fattibilità tecnica per interventi di chiusura di discariche di rifiuti urbani e speciali, anche a titolarità regionale, nel caso in cui i gestori in qualità di soggetti obbligati non abbiano provveduto.

L’art. 13 dispone risorse aggiuntive destinate ai Consorzi di Bonifica per 4 milioni di euro, di cui 3 milioni per il concorso alle spese di funzionamento degli stessi enti commissariati ed un milione per il parziale riconoscimento al Consorzio di Bonifica della Capitanata dei maggiori costi energetici per gli impianti di sollevamento.

Gli articoli 14 e 15 stanziano rispettivamente 300 mila euro per coprire le spese concorsuali per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione e 700 mila euro per l’espletamento dei nuovi servizi erogabili dalle farmacie di comunità convenzionate.

Con l’art. 16 è stata apportata una modifica al Regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 14 stabilendo che la valutazione del fabbisogno regionale di prestazioni PET tiene conto del contesto epidemiologico con particolare riferimento ai dati sui nuovi casi di tumore e che il fabbisogno regionale di prestazioni PET per il rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale è individuato in n. 1 PET da attribuire e installare nelle strutture ospedaliere pubbliche e private in cui è attivo il Servizio di medicina nucleare.

Individuati in 20 milioni di euro rispettivamente per le annualità 2024 e 2025 a valere sul fondo sanitario regionale come oneri necessari al rimborso delle prestazioni urgenti ed indifferibili a incremento del tetto di spesa assegnato agli ospedali, a condizione che siano già inseriti nella rete emergenza urgenza ospedaliera e già dotati di pronto soccorso. Le prestazioni urgenti ed indifferibili sono riconducibili esclusivamente alle reti tempo dipendenti (ictus, infarto e trauma), in quanto non programmabili, derivanti da accesso in Pronto soccorso ed erogate in regime di ricovero, e alle prestazioni di specialistica ambulatoriale di radioterapia, PET-TC, oltre alle ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale ritenute “salvavita” (art. 17).

L’art. 18 autorizza le case per la vita a media intensità assistenziale, già attive e iscritte al registro regionale, di essere convertite su richiesta dell’ente gestore in CRAP-Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche da destinare esclusivamente per l’accoglienza di pazienti extra regionali senza alcun aggravio dei costi. Potranno essere riconvertite una casa per la vita a media intensità assistenziale, con un numero massimo di 14 posti letto più 2 posti letto per l’emergenza a CRAP intensiva, per provincia e per Ente gestore e una casa per la vita a media intensità assistenziale, con un numero massimo di 14 posti letto più 2 posti letto per l’emergenza a CRAP estensiva, per provincia e per Ente gestore.

L’art. 19 modifica la LR 6/1999 attribuendo all’ARPA attività di supporto alla Regione finalizzate alla conoscenza e alla verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 120, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

L’art. 20 modifica la LR 3/2010 “Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali” disponendo che gli stanziamenti previsti con legge di bilancio regionale siano erogati nel primo trimestre dell’esercizio finanziario dell’anno in corso.

L’art. 21 modifica la LR 20/2001 (Norme generali di governo e uso del territorio) così da snellire sia l’approvazione dei PTCP-Piani territoriali provinciali da parte di Province e Città metropolitane che l’adozione e l’approvazione del PUG da parte dei Comuni.

Infine, l’art. 22 modifica la LR 30/2022, autorizzando all’ammissione di assistiti in deroga ai limiti di età nelle RSA per non autosufficienti e stabilendo che le unità di valutazione multidimensionale e dei distretti sociosanitari esprimono la propria valutazione sulla base della prevalenza del bisogno in base alla classificazione eseguita utilizzando le scale valutative appropriate.

Articoli Correlati

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome qui

Post Popolari

Commenti recenti

Verified by MonsterInsights