Sintesi della Proposta di Riforma della PAC 2028-2034 (COM(2025) 560)

Relazione Tecnica: Sintesi della Proposta di Riforma della PAC 2028-2034 (COM(2025) 560)

Autore: Antonio Bruno

Istituzione: Associazione dei Laureati in Scienze Agrarie e Scienze Forestali della Provincia di Lecce

Destinatari: Tecnici della Pubblica Amministrazione e dei Soggetti Gestori

Data: 17 Luglio 2025

Oggetto: Analisi delle principali novità e implicazioni operative della proposta di regolamento per la PAC 2028-2034.

1. Introduzione e Contesto Generale

La presente relazione sintetizza i punti chiave della proposta legislativa della Commissione Europea (COM(2025) 560) per la Politica Agricola Comune (PAC) nel periodo 2028-2034, al fine di fornire un quadro di riferimento tecnico-operativo. La riforma si inserisce nel più ampio contesto del prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) e mira a creare una PAC più semplice, flessibile, mirata e basata sugli incentivi piuttosto che sui requisiti. L'obiettivo strategico è rafforzare la resilienza, la sostenibilità e la competitività del settore agricolo europeo, garantendo al contempo la sicurezza alimentare e promuovendo il ricambio generazionale.

L'elemento strutturale più rilevante è l'integrazione della PAC nel nuovo Fondo di Partenariato Nazionale e Regionale (Fondo NRP), che fonde i precedenti FEAGA e FEASR. L'attuazione avverrà tramite Piani di Partenariato Nazionale e Regionale (PPNR), conferendo agli Stati Membri una maggiore responsabilità e flessibilità nel conseguimento degli obiettivi comuni, sulla base di "Raccomandazioni Nazionali per la PAC" che la Commissione fornirà come orientamento.

2. Principali Novità e Implicazioni Operative

Di seguito si riportano le principali innovazioni della proposta, con un focus sulle loro implicazioni tecniche e operative.

2.1. Architettura degli Interventi e Sostegno al Reddito

·         Soppressione dei Titoli e Nuovo Pagamento Base: La proposta abolisce definitivamente il sistema dei titoli di pagamento unico (o titoli PAC) legati ai pagamenti storici. Al suo posto, introduce un "Sostegno Decrescente al Reddito per Superficie" (Art. 6). Il pagamento sarà calcolato su "ettari ammissibili" con un importo base uniforme, ma fortemente modulato da meccanismi di degressività e capping.

·         Degressività e Capping: Per garantire una distribuzione più equa, il sostegno sarà decrescente in base all'importo ricevuto:

·         0% di riduzione fino a 20.000 €.

·         25% di riduzione sulla parte eccedente i 20.000 € fino a 50.000 €.

·         50% di riduzione sulla parte eccedente i 50.000 € fino a 75.000 €.

·         75% di riduzione sulla parte eccedente i 75.000 €. Inoltre, è previsto un capping massimo di 100.000 € per beneficiario/azienda all'anno.

·         Differenziazione e Targeting: Gli Stati Membri potranno differenziare i pagamenti per gruppi di agricoltori (es. giovani, donne, piccoli agricoltori) o zone geografiche, sulla base del reddito agricolo, per indirizzare il sostegno a chi ne ha più bisogno.

·         Agricoltore Attivo e Pensionati: Il sostegno sarà riservato agli agricoltori la cui attività principale è l'agricoltura, con una deroga per i piccoli agricoltori che svolgono un'attività minima. È prevista una disposizione transitoria: dal 2032, gli agricoltori che percepiscono una pensione di anzianità non potranno più ricevere questo sostegno (Art. 6, par. 6).

2.2. Regime per i Piccoli Agricoltori

·         Viene istituito un regime semplificato (Art. 7) con un pagamento forfettario annuo fino a 3.000 €.

·         L'adesione a questo regime è facoltativa per gli agricoltori e sostituisce il diritto a ricevere il "Sostegno Decrescente al Reddito per Superficie", il "Sostegno Accoppiato" e il "Pagamento per Vincoli Naturali".

·         Implicazione Tecnica: Questo regime richiede un sistema di gestione separato e semplificato, con minori oneri di controllo e rendicontazione.

2.3. Condizionalità Ambientale e Sociale ("Gestione Responsabile delle Aziende Agricole")

·         La condizionalità viene riformata e rinominata "Gestione Responsabile delle Aziende Agricole" (Art. 3), comprendendo sia aspetti ambientali che sociali.

·         Pratiche di Protezione: Sostituiscono in parte le vecchie BCAA. Sono definite dagli Stati Membri nei PPNR per raggiungere obiettivi specifici (Allegato I, Parte C):

1.    Protezione dei suoli ricchi di carbonio, elementi del paesaggio e prati permanenti.

2.    Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del suo potenziale e mantenimento della sostanza organica (con divieto di bruciare stoppie).

3.    Protezione delle acque dall'inquinamento e dal ruscellamento.

·         Criteri di Gestione Obbligatori (CGO): Rimangono i riferimenti a normative UE esistenti in materia di acqua, biodiversità, sicurezza alimentare, prodotti fitosanitari e benessere animale (Allegato I, Parte A) e vengono introdotti nuovi CGO in materia di condizioni di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro (Allegato I, Parte B).

·         Deroghe ed Esenzioni: Gli Stati Membri possono prevedere esenzioni specifiche e deroghe temporanee alle pratiche di protezione, sulla base di criteri oggettivi (es. colture, tipi di suolo, danni da fauna selvatica).

·         Agricoltura Biologica: Gli agricoltori con azienda interamente certificata biologica sono considerati conformi alle pratiche di protezione relative al suolo e alle acque.

2.4. Strumenti Ambientali: Fine degli Ecoschemi

·         Una delle novità più significative è la soppressione degli "ecoschemi".

·         Tutti i sostegni volontari a favore dell'ambiente, del clima e del benessere animale confluiscono in un unico strumento: le "Azioni Agroambientali e per il Clima" (Art. 10).

·         Questo intervento unico prevede due forme:

·         Impegni di gestione volontari (es. mantenimento dell'agricoltura biologica, estensivizzazione zootecnica).

·         Transizione verso sistemi di produzione resilienti (es. conversione all'agricoltura biologica, estensivizzazione), basata su un "piano di azione di transizione" approvato.

·         Implicazione Tecnica: Questo cambiamento mira a eliminare la sovrapposizione e la complessità burocratica tra ecoschemi e vecchi pagamenti agroambientali, semplificando la progettazione e la gestione degli interventi.

2.5. Sostegno Accoppiato al Reddito

·         Il sostegno accoppiato (Art. 11) assume un ruolo più centrale, con una quota di risorse che, secondo fonti esterne alla proposta legislativa, potrebbe aumentare (es. dal 13% al 20%).

·         Può essere erogato per ettaro o per animale/equivalente animale (i coefficienti sono definiti nell'Allegato II).

·         Settori Esclusi: Il sostegno non è concesso ai settori del tabacco e del vino.

·         Gli Stati Membri devono giustificare il sostegno in base a difficoltà socioeconomiche o ambientali dei settori e minimizzare l'impatto sul mercato.

2.6. Ricambio Generazionale: Lo "Starter Pack"

·         Per attrarre i giovani, la PAC introduce un "Pacchetto di Avvio per i Giovani Agricoltori" (Art. 16), un insieme coordinato di misure:

·         Sostegno all'insediamento (fino a 300.000 €).

·         Sostegno decrescente al reddito maggiorato.

·         Accesso prioritario agli investimenti e agli strumenti finanziari.

·         Sostegno ai servizi di sostituzione.

·         Accesso a consulenza e formazione dedicata.

·         Ogni Stato Membro deve elaborare una "Strategia per il Ricambio Generazionale" (Art. 15) nel proprio PPNR.

2.7. Altri Interventi Rilevanti

·         Pagamento per Vincoli Naturali (Art. 8): Continua a esistere per compensare gli svantaggi delle zone montane e svantaggiate, con la possibilità di designare nuove zone (fino al 2% della SAU nazionale).

·         Sostegno agli Investimenti (Art. 13): Rimane centrale, con un focus sulla resilienza (climatica e idrica). Sono definiti chiaramente gli investimenti ammissibili e non ammissibili (es. acquisto di terreni limitato al 10%, salvo eccezioni).

·         Gestione del Rischio (Art. 12): Il sostegno per la partecipazione a strumenti assicurativi o fondi di mutualizzazione è obbligatorio, salvo che lo Stato Membro dimostri di avere un sistema nazionale equivalente.

·         Servizi di Sostituzione (Art. 17): Viene introdotto un nuovo intervento per sostenere i costi di sostituzione dell'agricoltore in caso di malattia, maternità, vacanze o formazione.

·         Governance dei Dati (Art. 21): Ogni Stato Membro deve designare un'autorità unica per coordinare l'interoperabilità dei sistemi informatici, adottando il principio "una sola raccolta, tanti usi" e utilizzando l'identità digitale europea. Questo è un punto cruciale per la semplificazione amministrativa futura.

3. Conclusioni e Prossimi Passi

La proposta di riforma della PAC 2028-2034 rappresenta un cambiamento radicale nell'architettura degli aiuti, con una forte spinta verso la semplificazione, la flessibilità nazionale e il targeting degli interventi. La fusione dei fondi e l'integrazione nei PPNR richiederanno un ripensamento dei processi amministrativi e dei sistemi informatici.

L'attenzione dei tecnici dovrà ora concentrarsi su:

1.    L'analisi dettagliata delle "Raccomandazioni Nazionali per la PAC" che la Commissione emetterà, le quali guideranno la stesura dei PPNR.

2.    La progettazione dei PPNR nazionali e regionali, che definiranno concretamente le modalità di attuazione di tutti gli interventi (differenziazione dei pagamenti, definizione delle pratiche di protezione, struttura dello starter pack, ecc.).

3.    L'adeguamento dei sistemi informatici per gestire la nuova architettura e rispettare i requisiti di interoperabilità e governance dei dati.

La proposta è attualmente all'esame del Parlamento Europeo e del Consiglio, pertanto potrebbe subire modifiche prima della sua adozione definitiva. Si raccomanda di monitorare costantemente l'iter legislativo.

Allegati di Riferimento:

·         Proposta di Regolamento COM(2025) 560

·         Allegato I (Requisiti della gestione responsabile)

·         Allegato II (Coefficienti equivalenti animali)

·         Nota di Sintesi "Cambiamenti e impatti della proposta della riforma della PAC 2028-2034"

 

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