Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
Integrazione delle disposizioni riportate nel comunicato del 31 gennaio 2019 riferite al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981 della Commissione di rinnovo approvazione delle sostanze attive composti del rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione Con il comunicato del 31 gennaio 2019 recante: ”Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981 della Commissione di rinnovo approvazione delle sostanze attive composti del rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione”, sono state fornite indicazioni per l’attuazione delle disposizioni del citato regolamento con particolare riferimento alle modifiche da apportare alle etichette dei prodotti fitosanitari autorizzati al fine di dare immediata applicazione alla disposizione specifica che comporta un’applicazione non superiore a 28 kg/ha di rame nell'arco di sette anni (corrispondenti, in media, a 4 kg/ha/anno).
Con successivo comunicato del 7 marzo 2019 veniva fornita puntuale indicazione della frase da apporre in etichetta su tutti i prodotti contenenti composti del rame come di seguito riportata: “Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno”.
In data 28 luglio 2025 è entrato in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1489 che modifica la data di scadenza dell’approvazione di varie sostanze attive tra cui quella prevista per i composti del rame prorogandola al 30 giugno 2029 ai fini del rinnovo. In considerazione dell’avvenuta proroga dell’approvazione della sostanza attiva composti del rame, in data 31 luglio 2025 è stato pubblicato il comunicato che assicura la continuità delle registrazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva (commercializzazione ed impiego) fino alla medesima data di scadenza dell’approvazione della citata sostanza attiva.
Tenuto conto che, con tale proroga, viene superato il limite dei primi 7 anni di applicazione successivi al rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva composti di rame come candidata alla sostituzione, avvenuto in data 1° gennaio 2019 con l’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1981, si rende necessario fornire ulteriori indicazioni sui quantitativi della sostanza attiva contenuta nei prodotti fitosanitari da applicare a partire dall’anno 2026.
Fino alla nuova data di scadenza prevista per i prodotti fitosanitari contenenti composti del rame, o comunque fino al rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva laddove questo dovesse avvenire prima del 30 giugno 2029, il calcolo del quantitativo di rame applicabile nel 2026 e negli anni a seguire si effettua tendendo in considerazione i quantitativi applicati negli ultimi 7 anni, con un calcolo a ritroso a partire dall’anno in corso. A titolo esemplificativo per le applicazioni che verranno effettuate nel corso del 2026, il conteggio dei 28 kg di rame per ettaro deve tenere conto dei quantitativi applicati nel periodo 2020-2025 e così di seguito per gli anni successivi (la quantità massima applicabile nel 2027 si calcola per sottrazione delle quantità già applicate nel periodo di riferimento 2021-2026).
È fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento e adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari. Il presente comunicato è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari e nella sezione Trovanorme ed ha valore di notifica alle imprese interessate.
I dati relativi ai prodotti fitosanitari oggetto di proroga sono disponibili nella sezione “Banca Dati” dell’area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it.