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ATTUAZIONE ED ATTIVAZIONE INCARICHI FUNZIONALI CCNL COMPARTO SANITA’

FSI USAE LECCE: ATTUAZIONE ED ATTIVAZIONE INCARICHI FUNZIONALI CCNL COMPARTO SANITA’

Facendo seguito a precedenti note indicate in oggetto ed a distanza di circa
due anni dalla sottoscrizione del nuovo CCNL del personale del Comparto
Sanità, in data 21 maggio 2018 per il triennio  2016-2018 si sollecita
l’attuazione ed attivazione del nuovo istituto degli incarichi funzionali ,
anche in considerazione della carenza certificata di tali figure nella ASL di
Lecce.
L’avvio di tali procedure contrattuali, nell’organizzazione dell’Azienda, nel
lavoro ed anche relativamente allo status delle professioni operanti nel
SSN, e di tali modifiche codesta ASL-LECCE deve tenere conto.
In tale ottica, la parte piu’ innovativa del nuovo CCNL, come l’ha definita
l’Aran nella sua relazione illustrativa , è rappresentata dal nuovo istituto
degli “incarichi funzionali”,  per tutti i ruoli in categoria D.
I nuovi incarichi funzionali:
E’ un istituto che sostituisce quello degli incarichi di posizione
organizzativa e degli incarichi di coordinamento, come chiaramente
specificato dall’Aran stessa.
L’istituto delle Posizioni organizzative è stato introdotto dal CCNL comparto
sanità del 7.4.99, e ha rappresentato, spesso, non tanto uno strumento per
integrare il modello organizzativo aziendale, quanto uno strumento premiale per i dipendenti dell’area apicale del Comparto (cat. D), scelti dagli stessi dirigenti proponenti le posizioni organizzative, in quanto operanti in
settori importanti nell’ambito della Unità operativa, al fine di incentivarne
e premiarne l’autonomia di azione e la responsabilizzazione.
L’istituto non doveva rappresentare una progressione di carriera, ma, di
fatto, di rinnovo in rinnovo, salvo l’intervenire di nuove esigenze
organizzative o una valutazione negativa, una volta conferito l’incarico esso
permaneva in capo al prescelto senza soluzione di continuità.
I nuovi incarichi funzionali, come quelli di posizioni organizzative che
vanno a sostituire, devono comportare lo svolgimento di funzioni che
prevedano la diretta assunzione di elevate responsabilità, ma la formulazione dell’art. 14 specifica, non a caso, che dette responsabilità devono essere
“…aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie
della categoria e profilo di appartenenza (art. 14). Questa parte nuova nella
descrizione dovrebbe voler specificare che le funzioni oggetto dell’incarico
funzionale non possono mai coincidere con attribuzioni da ritenersi già
proprie dell’inquadramento del candidato e, pertanto, rappresentare un quid di nuovo, di aggiuntivo, di maggiormente complesso e/o responsabilizzante.
Tipologie di incarico e requisiti.
Dagli art. 14, 15, 16 e 17 rileviamo che gli incarichi funzionali possono
essere: Incarico di organizzazione,  che è previsto in un’unica tipologia,  pur se variamente graduato secondo criteri di complessità, e in detta graduazione va valorizzata  la funzione di coordinamento prevista dalla Legge 43/2006 per il ruolo sanitario; ne consegue che le sole funzioni di coordinamento non sono attribuibili ne‘ al personale assistenti sociali ne’ al personale dei  ruoli tecnico, professionale e amministrativo.
Nel sistema delle posizioni organizzative il coordinamento era cosa diversa
dalla posizione organizzativa, tanto che in caso di conferimento al
coordinatore di una posizione organizzativa, le relative indennità potevano
cumularsi (art.11 comma 4, CCNL 20.9.01).
Quanto ai requisiti, per ricoprire detto incarico  sono necessari 5 anni di
esperienza in cat.D.  La laurea magistrale specialistica rappresenta un
elemento di valorizzazione ai fini dell’affidamento degli incarichi di
maggiore complessità; per la sola funzione di coordinamento, il possesso del master  ex legge 43/2006 e 3 anni di anzianità in cat D e Ds.
Incarico professionale. Rappresenta la vera novità, in quanto finalizzato a
riconoscere la carriera clinico-assistenziale; richiede il possesso di
significative conoscenze ed   elevate ed innovative competenze professionali.
Per il personale del ruolo sanitario e assistenti sociali, sono previste due
tipologie di incarico professionale:
l’incarico di professionista  specialista, riservato a coloro che sono in
possesso del master specialistico di primo livello di cui all’art. 6 della
legge n. 43/2006 secondo gli ordinamenti didattici universitari definiti dal
Ministero della salute e il Ministero dell’università, su proposta
dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, ricostituito presso
il MIUR con il decreto interministeriale 10 marzo del 2016 e sentite le
Regioni.
l’incarico di  professionista esperto,  per ricoprire il quale occorre “…aver
acquisito competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari
regionali e attraverso esercizio di attività professionali riconosciute dalle
regioni.
Questa denominazione di ESPERTO pertanto  non individua piu’ il personale inquadrato in cat. Ds, che con il nuovo CCNL  assume la qualificazione di Senior, ma appunto una tipologia di incarico funzionale che, come precisato nel sopracitato atto di indirizzo del Comitato di settore  “…può essere attribuito al professionista  già nell’ambito dell’attuale sistema e che  ha come obiettivo quello di valorizzare le competenze acquisite dai professionisti sanitari.”
L’art. 16, comma 9, relativamente al  personale del ruolo sanitario e gli
assistenti sociali, precisa che gli incarichi di organizzazione dell’UO di
appartenenza sono sovraordinati a quelli di professionista specialista e
professionista esperto.
Per il personale tecnico e amministrativo  l’incarico professionale  è unico
e comporta lo svolgimento di funzioni di alta professionalità e
specializzazione correlate all’iscrizione ad albi professionali ove
esistenti. Ai fini del conferimento, sono necessari   5 anni di esperienza
nel profilo e in cat. D e l’iscrizione all’albo ove esistente.
Criteri di graduazione e modalità di conferimento.
Gli incarichi vanno graduati tenuto conto della dimensione organizzativa di
riferimento, del livello di autonomia e responsabilità della posizione, del
tipo di specializzazione richiesta, della complessità e implementazione delle
competenze, della valenza strategica rispetto agli obiettivi dell’Azienda o
Ente.
Ai sensi dell’art. 19, Il conferimento avviene previo avviso di selezione a
cui possono partecipare tutti coloro che hanno i requisiti; il conferimento è
effettuato con atto motivato. Il procedimento, non certo chiaro nella sua
definizione, anche se indicato come “selezione”, non dovrebbe portare alla
formulazione di una graduatoria, posta la necessità di motivare l’atto di
conferimento. Quindi, potrebbe trattarsi di un bando in cui sono descritti i
requisiti necessari per ricoprire l’incarico, gli elementi e i criteri di
valutazione; i documenti prodotti saranno vagliati da un’apposita
Commissione, che valuterà, rispetto a ciascun candidato, la rispondenza ai
requisiti richiesti ed esprimerà un giudizio complessivo sul curriculum
rispetto alle caratteristiche dell’incarico da conferire, rimettendo alla
Direzione Aziendale la scelta del candidato ritenuto piu’ idoneo.
Quindi, sostanzialmente un sistema non molto dissimile, da quello previsto
per le posizioni organizzative dall’art.  21 del CCNL 7.4.99, ora abrogato,
che richiedeva venissero presi in considerazione tutti i dipendenti collocati
nella categoria D, per procedere poi al conferimento al prescelto con
provvedimento scritto e motivato.
I nuovi in incarichi possono essere conferiti anche a personale a part time
di cat. D e Ds, ma solo per gli incarichi di valore inferiore a euro
3.227,85; il valore economico andrà rideterminato in base all’orario del part
time.
Cessazione degli incarichi
Ai sensi dell’art. 19, comma 5 e ss., l’incarico ha una durata minima di tre
anni e una durata massima di 5, con possibilità di rinnovo per un totale
massimo di 10 anni.
Si tratta di una novità importante, rispetto al “vecchio” sistema delle
posizioni organizzative, per le quali non era prevista una durata massima,
anzi, detti incarichi potevano venire meno solo in caso di revoca per
valutazione negativa o soppressione della posizione stessa, con degli effetti
garantisti, in quest’ultimo caso, come si vedrà piu’ avanti.
L’incarico può essere revocato in caso di valutazione negativa, e in caso di
modifica organizzativa che ne preveda la soppressione. In tale ultimo caso,
non è prevista l’attribuzione di alcun beneficio residuo, così come nella
posizione organizzativa si garantiva, invece, al dipendente che avesse
ricoperto per almeno tre anni la posizione soppressa, conseguendo sempre
valutazioni positive, la fascia economica successiva a quella in godimento e,
in caso l’avesse già raggiunta, un importo pari all’ultimo incremento di
fascia ottenuto (art. 36, comma 3, CCNL 7.4.99, ora abrogato)

Effetti economici (artt. 20 e 21)
Il lavoro straordinario è assorbito nell’indennità dell’incarico, ma se
questa è inferiore ad Euro 3.227,85 allora è dovuto.  Si è rimediata quindi a
quella che era una stortura del vecchio sistema, nel quale la posizione
organizzativa assorbiva sempre il lavoro straordinario, indipendentemente
dalla misura dell’indennità.
L’indennità d’incarico va da un minimo di € 1.678,48 (corrispondente
all’attuale valore del Coordinamento) a un massimo di € 12.000,00 annui lordi per tredici mensilità.
L’indennità di coordinamento, parte fissa, è assorbita dall’indennità di
incarico qualora sia attribuito.
Rimane peraltro confermata l’attribuzione in via permanente, al personale
sanitario e agli assistenti sociali già appartenenti alla cat. D, cui sia già
stato riconosciuto con atto formale lo svolgimento di funzioni di
coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di euro 1549,37 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
Il ruolo delle organizzazioni sindacali nella gestione aziendale del nuovo
istituto.
Compete all’Azienda individuare gli incarichi funzionali necessari alla
propria organizzazione, come indicato dall’art. 18, c.1.
Invece per quanto concerne i criteri per il conferimento e la revoca degli
incarichi, sono oggetto del nuovo istituto di relazioni sindacali “confronto”, come anche la definizione dei criteri per la graduazione ai fini
dell’attribuzione della relativa indennità (art. 5, c.3, lett. d) e lett. e).
Sono invece  oggetto di contrattazione integrativa aziendale (art. 8, c.5,
lett.a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la
contrattazione integrativa, tra le diverse modalità di utilizzo all’interno
di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro e
incarichi) e 81 (Fondo premialita’ e fasce):  l’accordo tra le parti
condiziona pertanto la disponibilità economica per ampliare o meno il ricorso a questo istituto, come anche il trattamento economico dei  vari incarichi.
D’altra parte, non essendo state previste clausole di salvaguardia del
livello storico di utilizzazione dei vari istituti concorrenti, vale a dire
il lavoro straordinario e le condizioni di disagio, le Aziende dovranno porre
particolare attenzione nel valutare l’esigenza del finanziamento di queste
voci di spesa per non incorrere in riduzione dei servizi. Di questa
preoccupazione si è fatta portavoce la Corte dei Conti che, nella relazione
sul giudizio di comparazione (3), ha evidenziato l’opportunità di
“…stabilire, anche mediante l’istituto del “Confronto regionale” (art. 6
dell’ipotesi di contratto), linee di indirizzo generali, nel rispetto
dell’autonomia contrattuale delle aziende, per il corretto impiego del fondo
in coerenza con la garanzia dei LEA…”.
Decorrenza dei nuovi incarichi funzionali.
Ai sensi dell’art. 23, il nuovo sistema degli incarichi dovrebbe avere
decorrenza con l’entrata in vigore del CCNL, ma tenendo conto dei tempi
tecnici necessari, secondo la disposizione transitoria dell’art. 22, gli
incarichi di posizione e coordinamento attribuiti alla data di sottoscrizione
del presente CCNL ovvero quelli che saranno conferiti in virtu’ di una
procedura già avviata alla medesima data, restano in vigore fino al
completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione. Va rilevato che l’Aran nella relazione illustrativa, ha precisato
che questo significa che gli incarichi attuali avranno validità sino alla
scadenza, originaria, senza rinnovo salva la possibilità dell’Azienda di
prorogare purché’ abbia avviato il processo per definire e attribuire i nuovi
incarichi.
Ad oggi, stante anche l’ampia norma transitoria disposta dal CCNL, non
risulta che il nuovo istituto sia stato attivato. E’ vero che il CCNL è già
scaduto il 31.12.2018 e sono in atto le manovre per la nuova piattaforma
contrattuale 2019-2021, ove potrebbero esserci novità anche per l’istituto in
questione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si  sollecita e si richiede con cortese
sollecitudine di provvedere all’attuazione ed attivazione del nuovo istituto
degli “INCARICHI FUNZIONALI“ del CCNL Comparto Sanità 2016-2018, da
individuare o che risultano vacanti al fine di una implementazione delle
competenze di tutte le professioni   e di tutti i ruoli del Comparto Sanità e
della necessità strategica del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale.
Si resta in attesa di un favorevole riscontro, nel contempo si porgono
distinti saluti.

IL SEGRETARIO TERRITORIALE
Francesco Perrone

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