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Ritardo di 4 ore su volo per Berlino, Ryanair obbligata a risarcire coppia salentina

Ritardo di 4 ore su volo per Berlino, Ryanair obbligata a risarcire coppia salentina

Il Giudice di pace di Brindisi condanna Ryanair a risarcire una coppia salentina, vittima di un ritardo superiore a quattro ore sulla tratta Bari / Berlino del 7 dicembre scorso: arriva la seconda vittoria in pochi giorni per gli utenti, che si sono rivolti a Codici Lecce e si sono visti riconosciuti integralmente l’importo richiesto di 1100 euro, oltre alle spese legali, a titolo di indennizzo contrattuale e risarcimento danni.

La sentenza, pubblicata il 27 settembre ed emessa dall’avvocato Franco Orlando, ha accolto integralmente le richieste risarcitorie avanzate dal difensore degli attori e segretario di Codici Lecce, Stefano Gallotta. I due passeggeri salentini (residenti a Brindisi) del volo Ryanair Bari – Berlino del 07.12.2015, con partenza prevista alle 17.20 e arrivo alle ore 19.35, giunti all’aeroporto di Palese, apprendevano che il loro volo sarebbe partito in ritardo e, senza ricevere altre informazioni sulla durata e sulle cause del disservizio, erano costretti ad attendere circa quattro ore prima di potersi finalmente imbarcare.

L’aeromobile atterrava a Berlino con 4 ore e 20 minuti di ritardo e, concluse le operazioni di sbarco alle 00.30, i due turisti venivano “abbandonati al loro destino” dalla compagnia e, non potendo neppure raggiungere l’albergo con la navetta prenotata dall’Italia, che smette di funzionare alle 23, riuscivano solo in extremis a prendere un taxi e giungere a destinazione in piena notte, dovendo così rinunziare alla prima serata del breve soggiorno nella capitale tedesca.

In assenza di riscontro alla legittima richiesta di indennizzo avanzata, i coniugi, associati a Codici Lecce, citavano la compagnia irlandese dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi, chiedendone la condanna agli indennizzi contrattuali (per complessivi 800 euro) e al risarcimento supplementare, quantificato, in via equitativa, in 300 euro per i maggiori danni subiti.

Ryanair si opponeva al ricorso, eccependo la carenza di giurisdizione e l’incompetenza territoriale del Giudice di riferimento. Solo in corso di causa, la compagnia corrispondeva l’importo parziale di 500 euro, mentre il giudice di pace accoglieva tutte le domande della coppia, condannando la Ryanair al risarcimento integrale dei danni richiesti

 “Questa pronunzia consolida un orientamento giurisprudenziale – afferma l’avvocato Gallotta – che, prendendo le mosse dall’art. 12 e dai considerando sub n. 22 del Regolamento CE 261/2004, nonché dalle molteplici pronunzie rese negli ultimi anni dalla Corte di Giustizia Europea, ha ripreso vigore anche in Italia, riconoscendo ai passeggeri, vittime di cancellazioni e ritardi, non solo l’indennizzo di cui al richiamato Regolamento CE 261/2004 (per importi che, per inciso, variano da 250 e 600 euro in base alla lunghezza della tratta e che, a distanza di 13 anni dal dato normativo, andrebbero ormai adeguati al maggior costo della vita), ma anche l’ulteriore ristoro per i disagi subiti dai passeggeri”.

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