Cambia la giustizia sportiva? La sentenza Agnelli e la fine dell'impermeabilità

di Davide Tommasi

A Lecce, nel cuore del rettorato, i giuristi mettono la pronuncia sotto la lente

C'è un mulino a Potsdam, vicino a Berlino, e c'è un mugnaio a cui il re di Prussia vuole toglierlo. Lui risponde: «Ci sarà pure un giudice a Berlino?». L'avvocato Carlo Rombolà ha aperto da lì il suo intervento al convegno organizzato dalla Camera Civile Salentina nel rettorato dell'Università del Salento, davanti a una sala completa nonostante il diluvio che da stamattina si abbatte su Lecce. Perché quella vecchia storia prussiana racconta meglio di qualsiasi tecnicismo cosa è cambiato il 16 luglio, quando la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha depositato la sentenza che tutti, ormai, chiamano "Agnelli".

A moderare i lavori è stato l'avvocato Andrea D'Amico, coordinatore del Dipartimento Sport e Sociale della Camera Civile Salentina, che ha aperto e chiuso il pomeriggio tenendo insieme saluti istituzionali e relazioni, e che nell'introduzione aveva spiegato la ragione di un convegno voluto subito dopo la pubblicazione della pronuncia: testate giornalistiche e trasmissioni sportive ne avevano parlato poco o nulla, eppure quella decisione fa giurisprudenza, sul piano del diritto interno come su quello internazionale.

I saluti: Donadei, Fina, Melica, Pisanò, Mormando

Ad aprire la serie dei saluti è stato l'avvocato Salvatore Donadei, presidente della Camera Civile Salentina, che ha spiegato il senso della scelta: «Fin da quando quella sentenza, il 16 luglio, ha scosso — per usare un eufemismo — il mondo della giustizia sportiva, da subito abbiamo voluto prendere posizione, esprimere il nostro apprezzamento e la nostra soddisfazione per una pronuncia che ci sembrò molto importante». Da lì il proposito, poi l'idea, poi la realizzazione.

Il ringraziamento è andato anzitutto all'Università del Salento e al Dipartimento di Scienze Giuridiche, al suo direttore professor Melica e al professor Polidori, presidente del corso di laurea in Giurisprudenza, che ha poi preso parte ai lavori come relatore. Un grazie anche al professor Pisanò, «e quindi veramente il Dipartimento di Scienze Giuridiche al gran completo», nella sede del rettorato, «prestigiosissima oltre che bellissima». Poi il punto politico-culturale: «Al di là del tifo, al di là del fatto che su questa locandina abbiamo voluto mettere il faccione di Andrea Agnelli — era quasi doveroso, perché la sentenza è stata ribattezzata Agnelli perché ha riguardato lui in particolare — il senso del messaggio che vogliamo lanciare non è da tifosi, né da osservatori parziali. Noi vogliamo fare un discorso tecnico-giuridico il più possibile, mantenerci su principi condivisi e condivisibili da tutti». Da qui il parterre costruito su due piani: quello del diritto puro, con Jacopo Tognon, Carlo Rombolà, Alberto Orlando e Stefano Polidori, e quello della comunicazione, affidato — purtroppo solo da remoto — a Massimo Zampini, che Donadei ha tenuto a presentare per quello che è: scrittore e opinionista, ma anche «ottimo avvocato amministrativista», una dimensione che «talmente bravo com'è nelle altre cose passa quasi in secondo piano».

Il consigliere Fina ha portato il saluto del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce e del suo presidente, l'avvocato Antonio De Mauro, ringraziando la Camera Civile, il suo presidente, il dipartimento Sport, i componenti del direttivo e «gli associati che in questi lunghi anni di militanza hanno dimostrato di essere sempre molto attenti ai temi che l'attualità ha posto all'attenzione degli operatori». Il suo intervento si è mosso su una memoria personale: l'incontro di Cortina d'Ampezzo del giugno 2019 sul rapporto tra giustizia sportiva e giustizia amministrativa nel quadro della giurisprudenza costituzionale. Allora c'era la 49/2011 e si attendeva la nuova pronuncia della Consulta, che arrivò con la 160/2019: «Un'attesa delusa», perché si limitò a reiterare — e, nelle sue parole, quasi a ripetere criticamente — quelle motivazioni. «E poi c'è stata una lunga traversata nel deserto fino alla sentenza di luglio scorso». Da quell'incontro Fina ha riportato anche una criticità tecnica ancora attuale: quel menage à trois in cui le federazioni, teatro della giustizia sportiva, diventano poi parte nel processo amministrativo — «obiettivamente un corto circuito», ha detto, ricordando che all'epoca l'avvocato Grassani volle quasi ringraziarlo per quella considerazione.

Il professor Luigi Melica, direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, ha esordito rivendicando un riconoscimento appena ottenuto: una cattedra Jean Monnet sullo sport e lo Stato di diritto, assegnata dalla Commissione Europea. «È un onore che la Commissione Europea riconosca, tra migliaia di cattedre in tutte Europa, una cattedra Jean Monnet a una realtà come la nostra, del Sud, sullo sport e lo rule of law». Una soddisfazione subito trasformata in programma: scrivere al dirigente della Commissione che si occupa di sport per informarlo e organizzare una serie di incontri su sport, Stato di diritto, integrità. Il filo del suo saluto è stato tutto europeo: «Noi continuiamo a dibattere sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, su una questione che chiamiamo diritto sportivo e che in realtà è una questione economica: quella per cui è nata la Comunità Economica Europea, cioè la libertà di circolazione e il divieto di porre restrizioni alle quattro libertà». Da Bosman in poi, quando lo sport ha mostrato un impatto economico notevole, la Commissione interviene e pone paletti. Il rischio è che «paletto su paletto restringa quella che può essere l'autonomia sportiva, non solo dal punto di vista economico ma l'autonomia sportiva in sé come fenomeno sportivo», e tutto questo senza che esista un'idea europea di sport: «L'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione dice molto poco, è lasciato lì: embrionalmente c'è qualcosa, però un'idea europea di sport che distingua tra attività a forte impatto economico e attività a forte impatto sociale secondo me ancora non c'è». Da qui l'auspicio: «Dei valori del fair play in Europa bisognerebbe parlare, non solo raggiungere la Corte di Giustizia quando capitano queste sentenze». Un'ultima notazione, non priva di ironia, sul clima in cui è maturata la pronuncia: «Lì il TAR solleva la questione, e il nostro docente presidente Torsello era convinto di starsene tranquillo, in realtà era abbastanza preoccupato in attesa di questa sentenza, perché fino a quel momento la Corte Federale l'aveva fatta franca. Questa era la sentenza che poteva creare più problemi».

Il professor Attilio Pisanò, presidente del corso di laurea in Diritto e Management dello Sport, ha legato il tema del convegno alla ragione stessa di quel percorso formativo, nato sulla scia della discussione sulla riforma dello sport: «Alcuni colleghi, tra cui Luigi Melica e Stefano Polidori, avevano intuito che il mondo dello sport e la regolamentazione giuridica del fenomeno sportivo, che già di per sé aveva elementi di complessità, sarebbe stata ancora più complessa». L'idea era mettere a sistema le attività di ricerca già presenti nel Dipartimento con un percorso che «non forma avvocati dello sport — il nostro è un percorso di laurea triennale — ma può formare quei giuristi dello sport che, acquisite quelle conoscenze e competenze, possano orientarsi nella complessità del diritto sportivo e dare un contributo alla soluzione di temi particolarmente delicati». Come quello affrontato quel pomeriggio, ha aggiunto, portando il saluto di tutti i colleghi e le colleghe del corso di laurea.

Il coordinatore AIAS Puglia, Carlo Mormando, ha portato i saluti dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport — ampiamente rappresentata al tavolo, ha sottolineato, con Carlo Rombolà, Andrea D'Amico e Jacopo Tognon — aggiungendo al titolo del convegno una domanda ulteriore: «Siamo sicuri che questa autonomia dell'ordinamento sportivo, così come riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale, non abbia un attimo deviato in Italia? E forse questa sveglia da parte della Corte di Giustizia può riportare il legislatore e gli interpreti nell'alveo di un'autonomia che sia comunque sempre costituzionalmente orientata». Ha chiuso citando un maestro, l'avvocato Tonino De Silvestri, che a ogni confronto sul diritto sportivo ripete sempre la stessa domanda: «Ma non la dobbiamo chiamare giustizia sportiva, oggi?» — interrogativo passato ai relatori, restando curiosamente in ascolto.

La genesi: dalle plusvalenze al rinvio del TAR Lazio

Rombolà ha reso omaggio al professor Stefano Polidori, che aveva «affrescato lo stato dell'arte» in apertura dei lavori, ricostruendo genesi e sviluppi della vicenda. Nel maggio 2021 la Procura della Repubblica di Torino apre l'indagine Prisma sui bilanci della Juventus, mettendo nel mirino le cosiddette plusvalenze fittizie: cessioni onerose di tesserati a prezzi gonfiati, spesso incrociate con operazioni in entrata della stessa natura, senza reali flussi di cassa in entrata e in uscita. L'obiettivo, secondo la ricostruzione accusatoria, era scrivere a bilancio plusvalenze capaci di coprire una situazione debitoria severa senza ripianarla, quel tanto che bastava per superare indenni i controlli annuali degli organi di vigilanza.

Sul fronte sportivo il procedimento si chiude nel 2022 con il proscioglimento di tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte. Poi, sulla scorta degli atti trasmessi dalla Procura, la Procura federale chiede alla Corte Federale d'Appello la revocazione di quel proscioglimento, che arriva a gennaio 2023. Il procedimento riaperto sfocia, dopo la conferma del Collegio di Garanzia del CONI, nell'inibizione di 24 mesi dall'attività professionale sportiva per Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene.

E qui il dettaglio che Rombolà ha chiesto alla sala di trattenere: quell'inibizione nata in un procedimento federale italiano è stata estesa al mondo intero. «C'è un manager che non può lavorare nel calcio a Madrid, a Londra o a Reading per effetto di una decisione che in Italia nessun giudice dello Stato poteva sospendere. È qui che una questione di diritto sportivo italiano diventa una questione di diritto dell'Unione».

Il TAR del Lazio, adito dai due dirigenti, ha così investito la Corte di un quesito che tocca il cuore dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento nazionale: se il diritto dell'Unione, in relazione al principio di tutela giurisdizionale effettiva, osti a che il diritto interno di uno Stato membro, esauriti i gradi della giustizia sportiva, escluda il potere del giudice amministrativo di annullare una sanzione disciplinare sportiva e di sospenderne in via cautelare l'efficacia, limitandolo alla sola tutela risarcitoria per equivalente.

Polidori ha speso parole nette sull'equivoco che ha percorso anche il dibattito mediatico: la Corte non è entrata nel merito, non ha annullato nessuna sanzione. Del resto, gli effetti di squalifiche e inibizioni si sono già esauriti, scontate per intero. «Potrebbe sembrare che la Corte non abbia fatto nulla. In realtà ha fatto tantissimo».

L'autonomia voluta nel 2003, mai creata

Per capire cosa c'è dietro quella scelta legislativa, Rombolà è andato indietro: otto anni dopo Bosman, nell'estate 2003, il caso Catania. Ricorsi al TAR, provvedimenti cautelari, classifiche riscritte dai tribunali, al punto che il campionato di Serie B rischia di non partire. Alla fine parte, ma allargato a 24 squadre: «Una soluzione poco giuridica e più italiana che si potesse immaginare». Il legislatore reagisce in pochi giorni con il decreto legge 220, convertito nella legge 280 del 2003, il cosiddetto decreto Melandri, che all'articolo 2 dice una cosa netta: le questioni disciplinari e le relative sanzioni sono riservate all'ordinamento sportivo, e il giudice dello Stato per queste materie può riconoscere al massimo un risarcimento per equivalente.

«Quella scelta, per quanto io stesso l'abbia criticata fino a trenta secondi fa, aveva ragioni serie dettate dalla necessità di celerità dello sport: non era solo un lavaggio di mani pilatesco». Le ragioni sono strutturali, perché lo sport vive di tempi brevi: un campionato non può aspettare il terzo grado di giudizio, una classifica non può restare sospesa per mesi. E chi difende le federazioni ha ancora oggi un argomento forte e condivisibile: se ogni penalizzazione finisse in cautelare al TAR, la stagione la deciderebbe il calendario delle udienze e non il campo.

La Corte Costituzionale, ha ricordato il relatore, ha avallato quell'equilibrio per ben due volte, nel 2011 e nel 2019. «Vorrei aggiungere una cosa che spesso dimentichiamo: quell'equilibrio non era un'anomalia del sistema, era il sistema». Per vent'anni l'Italia ha convissuto con un unicum europeo, perché in Germania, in Francia e in Spagna è sempre esistito un giudice statale capace, in ultima istanza, di togliere di mezzo una sanzione sportiva illegittima. Da noi quella tutela reale era stata sostituita da quella per equivalente. Una domanda però è rimasta sullo sfondo, e prima di Andrea Agnelli nessuno l'aveva posta: basta davvero quell'assegno staccato dal giudice amministrativo?

Il test della giurisdizione

Il cuore tecnico della pronuncia sta nel cosiddetto test della giurisdizione. Per la Corte, l'effettività della tutela presuppone che il giudice nazionale possa esaminare tutte le questioni di diritto e di fatto rilevanti; se si assume una violazione dei diritti fondamentali da parte degli organi della giustizia sportiva — organi, ha ricordato Polidori, di un ente di diritto privato — il giudice deve poter non solo constatare la violazione e ordinare il risarcimento, ma anche far cessare la condotta illecita o annullare l'atto.

Perché la disciplina italiana risulti compatibile con il diritto europeo è sufficiente un solo grado di giudizio capace di offrire tutela piena. Ma quell'organo di ultima istanza deve possedere i caratteri della giurisdizione effettiva: indipendenza da vincoli gerarchici e condizionamenti politici, equidistanza dalle parti e, soprattutto, precostituzione per legge, non nomina discrezionale dal potere esecutivo. La verifica è demandata al giudice del rinvio, il TAR del Lazio, che dovrà stabilire se il Collegio di Garanzia del CONI abbia questi caratteri. Se non li ha, il sistema disciplinare della giustizia sportiva dovrà andare incontro a un poderoso intervento riformatore.

I nodi li aveva indicati l'avvocato generale: componenti nominati da organi composti in larga parte dai rappresentanti di chi viene giudicato è un nodo; i mandati legati a quelli degli organi politici è un nodo; la possibilità di revoca è un nodo. E il Collegio di Garanzia non può fare rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ed è per questo che serviva qualcuno che potesse farlo. Con un argomento a fortiori, ha aggiunto Rombolà: se la pronuncia dell'agosto 2025 ha stabilito che perfino i lodi del TAS devono poter essere controllati da un giudice di uno Stato membro alla luce dell'ordine pubblico dell'Unione, se questo vale per un arbitrato cui almeno formalmente si aderisce con clausola compromissoria, «quanto vale ancor di più per gli organi disciplinari imposti dal vincolo associativo».

L'architettura, ha insistito il relatore, è rivoluzionaria, e solo il futuro dirà come verrà declinata: per vent'anni è stato l'ordinamento sportivo a giudicare se stesso; adesso un giudice dello Stato, nei modi che vedremo, dovrà giudicare se il giudice sportivo è un giudice.

Cosa cambia nel lavoro dell'avvocato

Dal quadro giuridico Rombolà ha fatto discendere cinque conseguenze pratiche. Primo: la cautela torna sul tavolo, perché se l'organo di ultima istanza non supera il test il giudice statale deve poter sospendere, e per un tesserato la differenza tra scontare la sanzione e lavorare durante il giudizio diventa tutto. L'argomento più autorevole, ha detto, è che non serve aspettare il legislatore: il giudice comune è tenuto a disapplicare le norme che glielo impediscono. Secondo: la proporzionalità diventa vero motivo di ricorso — durata, estensione territoriale, coerenza con i precedenti, criteri di determinazione, tutto materiale che fino a ieri restava nelle memorie difensive endofederali e che domani diventa parametro di diritto dell'Unione che un giudice statale deve verificare. Terzo: le clausole generali sono sotto pressione, a partire dall'articolo 4 del codice di giustizia sportiva, «questo grande calderone della lealtà, della correttezza e della probità»: non è in discussione la legittimità, ma la vaghezza di una norma dentro cui rientrano moltissime condotte, e che per una sanzione restrittiva di una libertà fondamentale deve poggiare su regole conoscibili e prevedibili. Ne discende un doppio effetto: chi difende avrà nuovi argomenti, ma anche chi accusa dovrà motivare meglio. Quarto: la difesa si costruisce dal primo grado federale, sollevando da subito le questioni di diritto dell'Unione, documentando la proporzionalità o la sua assenza, mettendo a verbale ogni deficit di contraddittorio, perché il processo sportivo non è più l'ultima parola ma il primo capitolo. Quinto: il vincolo di giustizia non è più un muro, e le clausole statutarie che minacciano sanzioni a chi si rivolge al giudice dello Stato poggiano su basi molto più fragili — chi redige gli statuti federali dovrà riscrivere le regole.

Da qui l'immagine del cliente che entra in studio: un direttore sportivo appena inibito per 18 mesi che chiede cosa si può fare. Fino a luglio la risposta onesta era percorrere tutti i gradi sportivi e poi chiedere i danni, «però i 18 mesi te li devi fare». Oggi la risposta è diversa, ma dipende da due cose: se il Collegio di Garanzia sia un giudice, domanda che nessuno sa ancora sciogliere perché la sentenza non ha avuto applicazioni pratiche, e se il fascicolo sia stato costruito bene sin dal primo grado. «La prima non dipende più da noi, la seconda sì: noi diventeremo ancor più responsabili».

E un invito a non dimenticare chi siede dall'altra parte, accanto a federazioni e società: «Questa sentenza non è una sconfitta, ma un programma di lavoro». L'auspicio è vedere organi di giustizia più indipendenti nelle nomine, nei mandati e nella revocabilità, regole sanzionatorie più precise, motivazioni più solide, una giustizia sportiva che superi il test europeo e non sia più scavalcata dal TAR. Da Bosman alla sentenza dell'agosto 2025, passando per Meca-Medina e la Superlega, la Corte di Giustizia ha smontato un pezzettino alla volta il mito dell'eccezione sportiva: il caso Agnelli aggiunge l'ultimo tassello, il più vicino a noi, «perché ci è stato detto che le libertà fondamentali non si fermano metaforicamente all'ingresso di uno stadio e nemmeno sulla porta di un tribunale federale». Lo sport italiano non perde la sua autonomia, ma qualcosa l'ha perso, e definitivamente: la sua impermeabilità. Sono due cose diverse. «Il 16 luglio abbiamo scoperto che c'è un giudice a Lussemburgo, e tocca a noi avvocati dimostrare che c'è anche un giudice a Roma».

Orlando: la specificità dello sport e il vaso di Pandora

Al dottor Alberto Orlando, chiamato dal moderatore a collocare la sentenza nel quadro dei rapporti tra ordinamento nazionale ed europeo, il compito di andare «per massimi sistemi». Il suo cappello introduttivo è una precisazione concettuale: «L'autonomia l'abbiamo voluta, ma non l'abbiamo creata». L'ordinamento sportivo nasce autonomo, e quell'autonomia è stata riconosciuta, non concessa, dall'ordinamento statale e dalle convenzioni internazionali. Quanto all'Unione Europea, con l'articolo 165 TFUE ha evitato di parlare di autonomia, benché il dibattito fosse vivo nelle istituzioni, scegliendo la strada delle specificità dello sport all'interno di un contesto di promozione della dimensione europea dello sport.

Da lì il flash sulla giurisprudenza: oltre cinquant'anni fa il caso Walrave e il primo problema, quando la Corte di Giustizia può occuparsi di sport, cioè quando lo sport rileva come attività economica. Poi Bosman e la sua rottura evidente, il limite alla libertà di circolazione di un atleta professionista. Quindi Meca-Medina, nel 2006, che smonta completamente l'eccezione sportiva — semmai è esistita — e ammette il sindacato di proporzionalità delle regole sportive rispetto al diritto dell'Unione. Poi il 2009, il trattato di Lisbona e l'introduzione dell'articolo 165, e infine la stagione recentissima: le tre sentenze del 21 dicembre 2023 — European Super League, International Skating Union, FIFA — la pronuncia dell'agosto 2025 sui lodi arbitrali e ora la sentenza Agnelli.

Su un punto Orlando ha richiamato l'attenzione con precisione: il caso Superlega è l'unico in cui la Corte menziona l'articolo 165 TFUE, e lo fa per ridimensionarlo, quasi a sconfessare l'orientamento dell'avvocato generale Rantos, che un anno prima ne aveva dato un'interpretazione trasversale e probabilmente eccessiva. «Nelle sentenze successive, Seren ma anche in quella Agnelli, se voi cercate semplicemente 165 TFE nella sentenza non lo trovate». Lo stesso vale per la giurisprudenza costituzionale del 2019, praticamente assente dal testo. È, la sua, una «storia di assenze»: la Corte si concentra sull'applicazione di un principio — la tutela giurisdizionale effettiva — iscritto nell'articolo 19 TUE, ma anche nella Costituzione italiana, su cui il giudice delle leggi si era espresso nel 2011 e poi nel 2019 con un non irragionevole bilanciamento tra autonomia dell'ordinamento sportivo e tutela giurisdizionale effettiva. Una litote che, per Orlando, tradisce un convincimento non pienissimo della Consulta e la difficoltà di trovare un equilibrio che ora va ripensato.

Sul metodo, il relatore ha svolto una considerazione destinata a pesare: la Corte di Giustizia si esprime in materia sportiva quasi sempre per via del rinvio pregiudiziale di un giudice nazionale — tranne nei casi di libera concorrenza — e il rinvio «rischia di costruire un modello di sport europeo a macchia di leopardo». La sentenza dell'agosto 2025 ne è l'esempio: la Corte arriva a dire che la tutela giurisdizionale effettiva deve riguardare anche i lodi del TAS, facendo pendant con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ma lo fa sulla base di un rinvio scritto in maniera forse parziale, tanto che la stessa Corte lascia trasparire un certo imbarazzo nel dare risposta al giudice belga che aveva ricostruito un quadro incompleto della normativa interna. Il punto è che il rinvio pregiudiziale porta con sé un problema che la Corte per alcuni casi non riesce, per altri non vuole risolvere: dare risposte precisissime su quel difficilissimo equilibrio tra autonomia dello sport, se esiste a livello europeo, e tutela giurisdizionale effettiva.

Sul primo quesito — lealtà, probità, correttezza — Orlando ha detto la verità senza edulcorarla: la Corte lo salva. Lo salva considerando parte dell'autonomia dell'ordinamento sportivo la possibilità di salvaguardare il regolare svolgimento delle competizioni sanzionando le condotte che dal punto di vista finanziario inquinano la competizione. E lo fa ampliando la dottrina degli obiettivi legittimi, in maniera più convinta e convincente di quanto avesse fatto nella Superlega: il problema dei criteri chiari, trasparenti e non discriminatori — che ormai la Corte ripete in tutte le sentenze di diritto sportivo — è per Orlando secondario, perché quei criteri sono preordinati agli obiettivi legittimi che devono garantire.

Poi la dottrina degli obiettivi scompare, come era scomparsa nella Superlega e nella sentenza sui lodi arbitrali, proprio quando si arriva alla questione procedurale, il vero fulcro della decisione: esiste una giurisdizione nell'ultimo grado della giustizia sportiva, e ciò salva il sistema dalle censure? Per Orlando il punto focale non è tanto la giurisdizione quanto la precostituzione per legge: è difficile sostenere che la legge, allo stato, soddisfi questo criterio, ed è lì che la riforma sarà probabilmente necessaria. Con un'aggiunta tecnica non banale: non tutte le controversie passano dal Collegio di Garanzia del CONI, che esprime comunque un giudizio di legittimità; le sanzioni disciplinari inferiori a 90 giorni si esauriscono nel circuito endofederale, e da quel punto di vista è ancora più difficile dimostrare che il secondo grado di giudizio federale valga come giurisdizione.

La conclusione è affidata a un'immagine: «Si apre il vaso di Pandora». In questo momento gli avvocati potrebbero eccepire tantissimi vizi contro qualsiasi decisione della giustizia sportiva, perché la Corte apre quel vaso. Resta da interrogarsi sul raccordo con le sentenze della Corte Costituzionale che permangono, e forse persino sulla teoria dei controlimiti. E da lì la sua curiosità, che è anche una promessa di verifica: «Sarei curioso di sapere, tra qualche anno, quanti di voi hanno presentato ricorso davanti a un giudice amministrativo contro una sanzione disciplinare irrogata dalla giustizia sportiva».

«Non osta, a condizione che»: lo scudo magico

Ultimo relatore, come il dessert, l'avvocato Jacopo Tognon — presentato da Rombolà come uno dei suoi maestri e mentori nel diritto sportivo. Il suo intervento si è aperto sulle conclusioni dell'avvocato generale, e su una constatazione polemica: dei tre quesiti, quello sull'articolo 4 — i principi di lealtà, probità e correttezza, quella che parte della dottrina chiama norma disciplinare in bianco — è stato dichiarato irricevibile. «Non mi fa pensare bene», ha detto, perché è il tema su cui il TAR si batteva chiamando in causa la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'articolo 7 della CEDU, e perché si tratta di una disposizione dentro cui finisce per rientrare tutto ciò che non trova altra collocazione.

Poi il passaggio che ha definito la sua rivoluzione copernicana. Leggendo il dispositivo in diretta streaming il 16 luglio, Tognon si è soffermato su tre parole: non osta, a condizione che. «La Corte ha chiarito che la normativa comunitaria non osta all'impostazione attuale del sistema di giustizia sportivo italiano che limita la sola concessione della tutela risarcitoria nel caso in cui ritenga illegittima una sanzione sportiva nazionale, a condizione che questo organo di giustizia sportiva di ultima istanza soddisfi i famosi requisiti». Tradotto: se la condizione manca, osta. «Mi è sembrato che la Corte abbia tirato fuori lo scudo magico», come Mazinga, e quel condizionale è diventato il nuovo grande scudo del sistema. Tognon avrebbe voluto una Corte «un pizzico più coraggiosa».

Sui cinque requisiti ha dato il suo giudizio senza diplomazia: terzo e quarto — ruolo giurisdizionale e garanzie del giusto procedimento — «potrebbero anche starci», sulla carta; su primo, secondo e quinto ha «seri dubbi». Sulla precostituzione per legge è stato tranchant, citando la memoria con cui il CONI difende il sistema in venti pagine, facendola derivare dall'articolo 7, comma 2, lettera h-bis del decreto Melandri: «Dov'è la precostituzione per legge? Qua dove sta? Perché se vale questo io posso risalire all'infinito una norma di rango primario». Sul controllo effettivo ha richiamato il principio di full jurisdiction: «full vuol dire merito, cioè in diritto e in fatto, non solo in diritto». Da lì l'affondo sul Collegio di Garanzia: un giudizio di legittimità su decisioni d'appello scritte bene è statisticamente difficile da scalfire, e senza full jurisdiction «il collegio non sta in piedi».

Il vero nodo irrisolto resta però la pregiudiziale sportiva come condizione di accesso. «Se lo scrutinio del giudice dello Stato dovesse dirmi che il sistema non rispetta queste garanzie, allora perché devo avere una condizione di accesso? Cioè, io ho un sistema che forse non le rispetta, e perché ci devo passare prima? Scusate, non ho capito». Tognon ha ricordato che il principio di tutela giurisdizionale effettiva non sancisce il diritto a un doppio grado di giudizio, ma soltanto quello di accesso a un giudice — uno basta — e che l'articolo 3, comma 1, del decreto Melandri impone comunque di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. Da qui la tesi del superamento della pregiudiziale, rivendicata con consapevolezza: «Forse un po' un salto quantico, per carità, mi rendo anche conto, e non ho mai detto che è così. Adesso vediamo cosa dirà il Consiglio di Stato, sarà interessante vedere cosa ne penserà in appello». Il suo argomento più forte è il confronto con la tutela amministrativa: «Esempio classico: se io posso solo darti il risarcimento del danno, intanto ti butto giù la casa, e se non era abusiva che faccio? Prendo i soldi. E lo stesso principio vale sulle sanzioni disciplinari: mi son fatto tre anni, ma il bene della vita tutelato qual è?».

Sui tempi ha aggiunto un passaggio amaro: aspettare sei, otto, dieci mesi per poi ottenere una cognizione piena «ma piena su cosa?», visto che «i due gradi federali, con il massimo rispetto, sono ormai spesso una grande perdita di tempo, perché su certe materie sappiamo già come va a finire», e al Collegio di Garanzia «è veramente arduo avere soddisfazioni». Ha però ridimensionato l'allarme: depotenziare la pregiudiziale «non è per dire non contattate più nulla», è un tema tecnico-giuridico aperto, che i primi commenti a caldo — ha citato anche un articolo della professoressa Ginevra Greco, che la pensa diversamente da lui — stanno discutendo in questi giorni. E sul piano cautelare ha raccontato un episodio di due giorni prima: un'ordinanza del TAR del Lazio in una vicenda tra un tesserato, una federazione e il CONI, con la cautela negata per «seri dubbi» sull'ammissibilità — il provvedimento non era stato impugnato davanti alla giustizia sportiva — ma con il merito fissato a breve, proprio in ragione della rilevanza del tema toccato dalla sentenza Agnelli. Una decisione salomonica, l'ha definita, che però dice quanto la questione interessi.

Alla domanda di Orlando sul sistema TNAS e sull'Alta Corte — se un arbitrato obbligatorio per i tesserati soddisferebbe i requisiti che la Corte ha sciorinato per i lodi del TAS — la risposta è stata netta: Tognon, che ha all'attivo più di duecento arbitrati al TAS e si è definito arbitration friendly da sempre, ha spiegato che quel sistema «ha un sistema di garanzie ben superiore a quello che c'è adesso», pur non essendo «la panacea di ogni male». Il riferimento è alla soluzione uscita dalla giurisprudenza sui diritti indisponibili: «Se il diritto è indisponibile, com'è possibile che ci sia qualcuno che me lo giudichi se non è un giudice dello Stato?». Su quel punto, ha concluso, «qualcosa va aggiustato», ma la soluzione precedente era «molto più full jurisdiction di questa».

Chiusura sul tema della credibilità: «Oggi credibilità significa anche esercitare le proprie funzioni di fronte a organi terzi imparziali, ma soprattutto evitare un uso politico della giustizia sportiva». E i casi che ha citato non riguardano il calcio — la Federazione di atletica, la Federazione di basket, la Federazione Sport Equestri — dove accadono cose «molto più discutibili» di quelle che hanno appassionato il dibattito sulla Federazione Calcio, e che restano fuori dai riflettori.

Il processo mediatico prima del processo

L'ultimo intervento, da remoto, è stato quello di Massimo Zampini — scrittore, opinionista e, come ha voluto precisare chi lo ha introdotto, ottimo avvocato amministrativista. Ha esordito ringraziando i relatori per il rigore del dibattito, definendolo un modo di riempire un vuoto che i media non coprono: «Non sarà visto da decine o centinaia di migliaia di persone, ma avete riempito un buco».

Da lì ha rivendicato con onestà il proprio punto di vista dichiaratamente juventino, ma ha portato un argomento che con il tifo non ha nulla a che fare: nella giustizia sportiva, almeno ai livelli alti della Serie A, l'influenza mediatica è superiore a quella che si registra in altri ambiti giudiziari, perché «quando ci sono milioni di tifosi coinvolti, anche un quotidiano o una trasmissione ha un interesse o meno a promuovere alcuni temi più di altri».

Il suo esempio è Calciopoli, che sui giornali si chiamava Mogiopoli: «Indicare chiarissimamente quale fosse il colpevole, già designato anteriormente rispetto all'inizio dei processi». Zampini ha ricordato di aver letto sui giornali sportivi l'anticipazione delle sentenze di primo grado prima che i processi cominciassero, e una serie di intercettazioni di carattere familiare che hanno rovinato la vita privata di persone estranee alle accuse, «perché in quel momento era utile mettere in cattiva luce anche i comportamenti privati di parenti e familiari del colpevole predesignato». Un clima che, ha osservato, rende complicato prendere decisioni di segno opposto a un sentimento già creato.

Sul doppio binario ha costruito il passaggio più duro. Nella vicenda degli ultras e delle infiltrazioni, il suo racconto è di un'intercettazione attribuita erroneamente ad Andrea Agnelli davanti alla Commissione Antimafia, poi ripresa da diversi giornali che ne associavano il nome alla 'ndrangheta: «Quello è un danno che tu, altro che risarcimento per equivalente o rimozione dell'inibizione, non risarcisci più, perché rimane nelle vecchie pagine e nell'immaginario collettivo». Quando l'accusa, ha precisato, era di aver venduto biglietti in sovrannumero al prezzo di costo ad alcuni gruppi più organizzati. Il procuratore federale di allora chiese due anni e mezzo di squalifica: ne arrivò uno. Sul fronte opposto, quando la questione ha riguardato le squadre milanesi, si è chiusa con una giornata di squalifica a un paio di tesserati, «una giornata che peraltro era quella in cui la società coinvolta avrebbe fatto riposare tutta la rosa perché era impegnata in competizioni più importanti», e i giornali non ne hanno quasi parlato.

Il ragionamento, ha chiarito, non è che la pena debba essere sempre la stessa — «non vuol dire affatto che ci debba essere sempre la stessa pena, ma è a parità di condizioni» — pur riconoscendo che riscontrare l'esatta parità di condizioni è complicato. Il punto è la sproporzione del trattamento: «Non è possibile questo tipo di doppiosipesismo in cui in un caso c'è una gogna pubblica con associazione di nomi importanti alla 'ndrangheta, e nell'altro la si chiude con una giornata di squalifica di un paio di tesserati nella giornata ideale». Ed è qui che il tema giuridico incontra quello comunicativo: se d'ora in poi, come si è detto per tutto il pomeriggio, le sanzioni dovranno essere proporzionate e anche spiegate e motivate, quella richiesta di trenta mesi resta un precedente che nessuno ha mai spiegato.

Ha chiuso mettendo in guardia dal rischio opposto, quello dell'ossessione per il linguaggio: «Possiamo passare le serate a discutere del "non osta" o del "senza pregiudizio", ma c'è un problema di merito che sta al di là». E sul finale ha toccato il punto politicamente più sensibile: la vicenda della Superlega, dove per trovare giustizia — con Perez, il Real Madrid e il Barcellona — si è dovuto passare dal tribunale di Madrid, e dove il tema di fondo resta quello di un rapporto tra potere federale e club che nessuno ha ancora riscritto.

Il processo sportivo è davvero un processo?

Il momento più vivace del pomeriggio è arrivato sul punto che quasi nessuno aveva ancora nominato per intero, e che il presidente della Camera Civile Salentina ha posto parlando anche da ex presidente di una squadra di Serie D — il Nardò calcio, per tre anni. Dall'interno della giustizia sportiva, ha detto, quando ti trovi a che fare con la sommarietà, la fretta, la celerità, con le categorie del diritto che trentacinque anni di professione ti hanno insegnato, veramente ti si scombina tutto. La sua conclusione è che la giustizia sportiva si presta a essere trattata così, e che serve una riforma. È stato lui stesso, in chiusura, a rivolgere un ringraziamento particolare a Carlo Rombolà e ad Andrea D'Amico, coordinatore del dipartimento Sport e Salute, «una persona molto motivata, molto coinvolgente», perché «Camera Civile ha bisogno di queste risorse e ci valorizziamo vicendevolmente».

La risposta

La domanda scritta nel titolo del convegno — Cambia la giustizia sportiva? — ha ricevuto così una risposta che non è né un sì né un no. Non cambia il diritto positivo, non cambiano le sanzioni già scontate, non nasce un giudice nuovo per i singoli di ieri. Cambia il percorso possibile per i singoli di domani, e cambia il parametro con cui si giudica. Il resto lo deciderà il TAR del Lazio, prima di tutto su un quesito che vale più di tutti gli altri: se il Collegio di Garanzia del CONI sia, per il diritto dell'Unione, un giudice. Con il Consiglio di Stato, in appello, a scrivere il capitolo successivo.

Come ha detto Rombolà, quel mulino a Potsdam non si vende: ci sarà pure un giudice, a Berlino. Il punto è che adesso tocca agli avvocati dimostrare che c'è anche a Roma.

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