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Il Tar sospende l’apertura di 85 nuove farmacie: “È un danno per chi aspetta dal 2012”

Il Tar sospende l’apertura di 85 nuove farmacie: “È un danno per chi aspetta dal 2012”

Niente nuove sedi farmaceutiche nel territorio regionale. Il Tar Bari ha oggi confermato la sospensione cautelare, richiesta da alcuni farmacisti difesi dagli avvocati Pier Luigi Portaluri e Giorgio Portaluri, dell’assegnazione delle 85 nuove farmacie in Puglia (di cui 18 nella Provincia di Lecce, 11 in quella di Taranto e 12 in quella di Brindisi), riguardante complessivamente 188 nuove sedi derivanti dall’applicazione del decreto legge “Cresci Italia”.

Lo scorso 1° febbraio, infatti, il Tar si era già pronunciato su questa vicenda concedendo, in via d’urgenza, la sospensione. Atto confermato dal Tar con proprio provvedimento collegiale.

In particolare, dopo la pubblicazione della graduatoria regionale avvenuta nell’ottobre del 2015, i ricorrenti erano risultati vincitori di una sede farmaceutica, la cui assegnazione, disposta dalla Regione, è però sub judice in quanto oggetto di un precedente contenzioso amministrativo, riguardante l’istituzione di quella nuova farmacia.

Per questa ragione, seppur vincitori del concorso regionale avviato addirittura nel 2012, i farmacisti non hanno ancora oggi potuto aprire la farmacia loro spettante.

Nonostante ciò, lo scorso dicembre la Regione ha avviato l’iter per l’assegnazione delle 85 sedi vacanti, escludendo però espressamente da quella procedura coloro i quali erano risultati vincitori di una sede farmaceutica sub judice.

La Regione ha ritenuto di assegnare quelle 85 sedi ancora vacanti ai candidati collocatisi in graduatoria dopo la 180esima posizione; posizione in graduatoria meno elevata rispetto a quella dei farmacisti ricorrenti, i quali secondo la Regione avrebbero dovuto attendere gli esiti del precedente contenzioso, rischiando anche l’eliminazione della sede farmaceutica.

Nei riguardi di questa decisione regionale hanno proposto ricorso i farmacisti difesi dagli avvocati Portaluri, chiedendo l’immediata sospensione.

Il Tar Bari ha quindi sospeso il secondo interpello, affermando che la relativa definizione pregiudicherebbe irrimediabilmente l’aspettativa dei ricorrenti di ottenere l’assegnazione di una sede farmaceutica.

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