venerdì, Aprile 19, 2024

CITTA’ DI LECCE

Obblighi vaccinali: il Comune informa

Si è svolta questa mattina all’Open Space di Palazzo Carafa una conferenza stampa attraverso la quale il Comune ha contribuito a fare chiarezza su obblighi vaccinali e procedure di iscrizione a scuole e asili nido. Alla conferenza stampa hanno preso parte gli assessori alla  Programmazione e gestione dei servizi sanitari Silvia Miglietta e al Welfare Saverio Citraro, oltra alla dirigente del settore Pubblica Istruzione Anna Maria Perulli. Con loro il dottor Alberto Fedele del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Lecce.

Di seguito il resoconto di quanto ribadito congiuntamente in conferenza stampa:

A seguito della nuova circolare ministeriale che il Ministero della  Salute, d’intesa con il  Ministero  e del Ministero dell’Istruzione hanno emanato il 1 settembre, il Comune di Lecce  rende noto alle famiglie dei bambini e delle bambini iscritte ai  nidi ed alle scuole comunali dell’infanzia  le disposizioni  per l’ingresso  a scuola,  con riferimento agli obblighi vaccinali, secondo quanto dettato dal  Decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017 –  convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 119 – recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.

L’obbligatorietà di dieci vaccinazioni è divenuta un requisito  fondamentale per l’ammissione  alla scuola dell’infanzia e ai servizi educativi per l’infanzia. Per questo anno scolastico entro il  termine perentorio del 11 settembre i genitori dei bambini ammessi alla scuola dell’infanzia comunale  sono tenuti a presentare idonea documentazione  che comprovi l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie in base all’età, così come  previste dalla legge.

Ci si dovrà attenere  al Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale e quindi effettuare, oltre alle 4 vaccinazioni già imposte per legge (anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B), anche

l’anti-pertosse

l’anti-Haemophilus influenzae tipo b

l’anti-morbillo,

l’anti-rosolia

l’anti-parotite,

l’anti varicella (per i nati 2017)

È necessario pertanto consegnare agli uffici preposti (assessorato alla Pubblica Istruzione, competente per le scuole dell’infanzia comunali e assessorato ai Servizi Sociali, competente per i nidi comunali) la seguente documentazione: una autocertificazione (resa ai sensi del DPR. 28 dicembre 2000 n. 445) il cui modulo è scaricabile sul sito istituzionale del Comune, nelle pagine del settore Pubblica istruzione a questo indirizzo:http://www.comune.lecce.it/settori/pubblica-istruzione/news/2017/08/28/vaccinazioni-gli-obblighi-per-le-scuole-dell-infanzia-comunali

L’autocertificazione consente l’iscrizione, fermo restando che la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni  obbligatorie dovrà essere presentata entro il 10 marzo 2018.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentato uno dei seguenti documenti:

  • Copia del libretto delle vaccinazioni rilasciato dal competente servizio Asl, compilato  e vidimato dai Sanitari al momento dell’effettuazione delle singola vaccinazione;
  • Certificazione avente data certa, rilasciata dal competente Servizio della ASL riportante l’elenco delle vaccinazioni effettuate. In questo caso i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori, dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l’assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge;
  • Attestazione di regolarità della vaccinazioni eseguite rispetto alla legge sull’obbligo vaccinale, rilasciata gratuitamente dalle Farmacie adenti all’accordo ovvero dagli ambulatori vaccinali;

Ovvero:

  • Copia di formale richiesta di vaccinazione all’ASL di Lecce, oppure copia della prenotazione dell’appuntamento presso ASL con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non effettuate. Per questo nuovo anno scolastico la richiesta di vaccinazione può essere effettuata anche telefonicamente (purchè sia riscontrata positivamente) oppure inviando una mail all’indirizzo di posta ordinaria  o  certificata della Asl;

Dette vaccinazioni dovranno  essere effettuate entro la fine dell’anno scolastico di cui trattasi.

La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso  modello di dichiarazione sostitutiva su citata.

Ovvero:

  • La documentazione circa l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie. Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale oppure i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate,  condizioni  che dovranno essere tutte attestate dal medico o dal pediatra di libera scelta.

 Pertanto per essere esonerati occorre  presentare:

  • attestazione del differimento e dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal Medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. 1, co. 3)
  • attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SS.N o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dall’azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, co.2)

Le indicazioni operative  che i due Ministeri hanno enunciato nella circolare del 1 settembre, chiariscono  in maniera inequivocabile che, a partire dal 12 settembre  2017, non  potranno avere accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, i minori i cui genitori/tutori/affidatari non abbiamo presentato entro l’11 settembre tutta la documentazione innanzi elencata.

Hanno  inoltre reso esplicito che nel caso in cui viene presentata la dichiarazione sostitutiva, il minore avrà accesso ai servizi; tuttavia nel caso in cui, entro il 10 marzo i genitori/tutori/affidatari non  facciano pervenire idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, il minore sarà escluso dall’accesso ai servizi.

Nelle ipotesi di mancata presentazione dell’idonea documentazione nei termini sopra indicati, il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto mediante comunicazione formale adeguatamente motivata ai genitori/tutori/affidatari del minore.

La circolare in ogni caso, ha precisato  che nel caso in cui il genitore/affidatario/tutore non abbia presentato la documentazione richiesta entro l’11 settembre 2017 o, nell’ipotesi di previa presentazione sostitutiva della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni entro il  10/03/2018, il minore non in regola  con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi,  rimarrà iscritto ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia.  Sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.

Si avverte che la mancata presentazione della documentazione su citata,  come dispone la legge, sarà segnalata alla competente A.S.L.. Per fugare ogni dubbio di legittimità circa questa procedura che riguarda flussi di dati personali tra  istituzioni scolastiche e Asl, trattandosi di dati e informazioni personali atti a rilevare lo stato di salute, il Garante  per la protezione dei dati personali,  con provvedimento n. 365 del 1 settembre 2017, ai sensi degli articoli 19, comma 2 e 39 comma 1 lettera a) del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lg.30 giugno 2003/196),  ha ammesso la trasmissione degli elenchi dei minori iscritti da parte degli Istituti Scolastici e di servizi educativi alle aziende sanitarie locali per territorio.

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